Supplenze revocate ad ITP che non hanno ricorso al TAR

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    Supplenze revocate ad ITP che non hanno ricorso al TAR




    Così stanno agendo alcuni Uffici Scolastici dopo l’ultima nota diramata dal Miur (8 novembre 2017), in una situazione incerta e paradossale.

    Nel mese di agosto u.s. infatti veniva diramata la nota Miur n.35937 riguardante la sentenza del TAR del Lazio n.9234/2017 e nonostante fossero già state pubblicate le graduatorie d’istituto valevoli per gli anni scolastici 2017/2020, il Ministero conformandosi al contenuto della predette sentenza, consentiva l’inserimento in seconda fascia, con riserva, ai docenti con ricorsi pendenti, demandando esclusivamente ai Dirigenti Scolastici la responsabilità della verifica e la valutazione “caso per caso”

    L’Avvocatura dello Stato dichiarava che “ la sentenza del TAR non sarebbe stata appellata”.

    Verso la seconda decade del mese di settembre u.s. sono state pubblicate le graduatorie definitive e sono stati stipulati i necessari contratti per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per tutte le materie compresi i posti di sostegno, la maggior parte dei quali in istituti tecnici e professionali, rispettando il regolamento e le leggi che disciplinano la materia.

    Nell’ interrogazione parlamentare del 25 ottobre 2017 il ministro Fedeli dichiara che il Miur non ha potuto che adeguarsi all’ordinanza del TAR e che il Miur sta già preparando l’appello alla sentenze in questione.

    In data 8 novembre 2017 è stata diramata agli Uffici Scolastici una ulteriore nota con la quale si precisa che i ricorsi pendenti utili all’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto sono esclusivamente quelli presentati al TAR, con la motivazione, “del diverso plesso giudicante”; Nella seconda parte della nota inoltre viene riportata la valutazione dell’Avvocatura dello Stato sugli atti emessi dai predetti UU.SS.RR. ‘’per quanto riguarda la determinazione degli uffici scolastici, non si rinvengono motivi per censurare la modalità esecutiva in concreto adottata. Infatti la soluzione- che involge, comunque, valutazioni di buona amministrazione rimesse, come tali, alla discrezionalità amministrativa.

    Ma a questo punto spunta l’appello alla prima delle sentenze emanate.

    Ecco dunque che a ridosso del Natale le supplenze conferite in base alla nota di agosto, ma facenti riferimenti a ricorsi diversi dal TAR vengono revocate, con conseguente depennamento dalla II fascia di istituto, nella quale si potrà essere riammessi a seguito dell’eventuale esito favorevole del ricorso.

    Intanto prosegue il caos nelle scuole: da un lato si cerca ci ovviare alla mancata preparazione degli insegnanti con appositi corsi di formazione (finora svolti nelle province venete e a Siena), ma i problemi rimangono, con segreterie costretti a rifare le graduatorie.



    ITP in II fascia: per contenzioso diverso dal TAR inserimento non retroattivo solo quando ci sarà il provvedimento giurisdizionale


    L’Ufficio scolastico di Venezia ribadisce quanto già diramato dal Miur per il corretto inserimento dei docenti ricorrenti ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto.

    La nota del Miur ha escluso gli aspiranti che hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al giudice del lavoro, in ragione del diverso plesso giudicante rispetto al TAR, evitando di ampliare a dismisura la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola.

    Scrive l’Ufficio Scolastico di Venezia

    a) si ribadisce che l’inserimento in II fascia delle G.I nei confronti dei ricorrenti, insegnanti ITP, può essere disposto solo nel caso in cui vi sia oggettiva e comprovata documentazione attestante l’esistenza di un giudizio attualmente pendente per l’annullamento dell’art. 2 del DM n. 374 dell’1.6.2017, ovvero per il mancato inserimento nelle graduatorie di II fascia, e solo per coloro che avevano presentato regolare domanda per l’inserimento in III fascia nei termini previsti dal D.M. n. 374/2017;
    b) le precedenti note di questa Direzione intendevano altresì esplicare che nei confronti degli aspiranti, ricorrenti diplomati ITP, inseriti in posizione utile per l’attribuzione di incarico, andrà inserita la consueta clausola risolutiva espressa all’atto della stipula del contratto;
    c) nei riguardi di tutte le altre tipologie di contenzioso pendente l’inserimento, nelle rispettive graduatorie e fasce, verrà disposto solo nei confronti dei ricorrenti beneficiari di provvedimenti giurisdizionali e con rigorosa esclusione di ogni effetto retroattivo.

    La nota


    Graduatorie di istituto: ITP inserimento in II fascia. Parere Avvocatura dello Stato, Miur presenta appello


    Corretto l’inserimento con riserva nella II fascia delle Graduatorie di istituto dei docenti che hanno un ricorso pendente al TAR, con esclusione degli aspiranti che hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al giudice del lavoro, in ragione del diverso plesso giudicante rispetto al TAR.

    Questo il chiarimento che il Ministero fornisce con apposita circolare agli Uffici Scolastici.

    In sostanza l’Avvocatura dello Stato condivide l’operato degli Uffici Scolastici affermando che “Per quanto riguarda la determinazione degli uffici scolastici, non si rinvengono motivi per censurare la modalità esecutiva in concreto adottata. Infatti la soluzione – che involge, comunque, valutazioni di buona amministrazione rimesse, come tali, alla discrezionalità amministrativa- trova ragionevole supporto nella condivisibile esigenza di garantire, come del resto evidenziato da codesta Direzione con la citata circolare n. 35937/2017, il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018, evitando di ampliare a dismisura – nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma di avere proposto appello) – la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola.”

    Viene dunque confermato l’appello del Miur, come già anticipato dalla Fedeli in risposta ad una interrogazione.



    Supplenze sostegno a ITP con riserva in II fascia. Fedeli: Miur non ha potuto che adeguarsi. Laureati delusi




    Valeria Fedeli, interrogata oggi dall’On. Pannarale su una delle questioni che tiene banco nelle scuole e nelle segreterie – per l’assegnazione delle supplenze su sostegno – ha lasciato insoddisfatti i docenti, non essendo entrata nel merito delle questioni proposte.

    “Docenti di materie tecnico-pratiche (Itp) grazie ad un ricorso al Tar del Lazio arrivano alle supplenze di sostegno, superando in graduatoria i colleghi che da anni lavorano senza abilitazione. A settembre scorso chi aveva anche un solo diploma alberghiero o turistico, è stato immesso grazie al ricorso in seconda fascia nelle graduatorie di istituto, prendendosi gran parte delle cattedre di sostegno e lasciando a bocca asciutta altri colleghi, anche loro senza abilitazione ma in terza fascia” ha esposto l’On. Pannarale di Sinistra Italiana-Possibile, chiedendo

    “quali iniziative intenda adottare al fine di superare la suddetta disparità di trattamento per l’accesso alla professione e, contestualmente, garantire la qualità del sistema di inclusione scolastica per tutti gli studenti e studentesse con disabilità”.

    Vaga la risposta del Ministro, che si è limitata a ripercorrere le tappe di quanto accaduto finora. Ossia, l’accoglimento da parte del TAR Lazio del ricorso per l’inserimento in II fascia, e di conseguenza la necessità da parte del Miur di adeguarsi all’ordinanza.

    Di qui l’emanazione della circolare inviata agli Uffici Scolastici il 17 agosto. Tra l’altro il Ministro non entra nel merito di alcune modifiche a quella stessa circolare, che sembrano essere state autorizzate dal Miur stesso, e finora accolte da Lombardia, Piemonte, Lazio e Napoli, secondo il quale vengono inseriti in II fascia solo i docenti che hanno promosso ricorso al TAR Lazio e non al Giudice del lavoro o al Presidente della Repubblica.

    Il Ministro ha anche anticipato che è l’attenzione dell’Avvocatura dello Stato il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

    Nulla di fatto dunque da un momento di confronto molto atteso dai docenti, ma anche dalle segreterie scolastiche, dai Dirigenti e dalla famiglie.
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