Disoccupazione: compatibilità di NASpI, ASpI e mini ASpI con particolari attività e redditi

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    Disoccupazione: compatibilità di NASpI, ASpI e mini ASpI con particolari attività e redditi

    fONTE: Tecnica della scuola

    Di Lara La Gatta -
    27/11/2017


    La circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.

    L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 ha infatti individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

    Da quando tale norma è stata introdotta, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali l’INPS ritiene necessario fornire alcune precisazioni.
    In mezzo alla notizia

    In particolare la circolare si occupa di:

    compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
    compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
    compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
    compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario;
    effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sull’indennità di disoccupazione;
    attività per le quali l’incentivo all’autoimprenditorialità può essere riconosciuto.



    Indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI: quali altri lavori sono compatibili e limiti di reddito

    Fonte: ORIZZONTESCUOLA

    Circolare INPS n. 174 del 23 novembre 2017 “Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito”

    L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

    Si rende necessario evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito.

    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

    Soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale: non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.

    Soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio): i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

    Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

    Compatibilità tra la NASpI e reddito da attività professionale: il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

    Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

    Ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

    Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

    Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

    Ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’ iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria – verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. E’ infatti possibile che quest’ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.
    Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.
    Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.
    File Allegato

     
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