Novità ITP in II graduatorie di istituto: Valido ricorso al PdR..............................

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    Novità ITP in II graduatorie di istituto: Presidi non possono interrompere supplenza. Valido anche il ricorso al Presidente della Repubblica




    Il provvedimento pubblicato su dirittoscolastico.it getta nuova luce sul contenzioso tra ITP e Miur per l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto.

    Abbiamo già dato notizia del modo in cui alcuni Uffici Scolastici stanno procedendo dopo la nota Miur dell’08 novembre 2017, con il depennamento dei docenti che hanno proposto ricorso al Giudice del lavoro o Presidente della Repubblica.

    Contrariamente a questo modo di procedere, il Giudice del Lavoro reintegra nella II fascia delle graduatorie di istituto, con riserva, una docente illegittimamente depennata per aver prodotto ricorso al Presidente della Repubblica.

    La docente, in forza del precedente inserimento, aveva già stipulato un contratto di supplenza. La nota ha avuto come conseguenza non solo il depennamento dalla graduatoria, ma anche la rescissione del contratto. Contratto stipulato sì con clausola rescissoria, ma solo in caso di conclusione del contenzioso a favore dell’Amministrazione. Pertanto la risoluzione del contratto da parte del Dirigente Scolastico non può essere accettata dal Giudice, che reinserisce la docente in graduatoria con riserva.

    Il Giudice del Lavoro, su ricorso presentato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, ritenendo sussistenti sia i “ ….. presupposti di base del fumus boni iuris dell’accoglimento della domanda di merito e del periculum in mora, sia dello specifico presupposto del cd. pericolo del pericolo ( pericolo che il decorso del tempo occorrente per la mera convocazione della controparte sia di per sè idoneo a pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare ) necessari per l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare proposta dalla ricorrente” e condividendo, quanto al fumus boni iuris, “le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’insussistenza in capo all’Amministrazione scolastica del potere negoziale di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes in mancanza dell’avveramento della specifica clausola risolutiva espressa ivi pattuita (“il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente al contenzioso attualmente in atto” ) giacchè siffatto contenzioso – originato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla *** – è tuttora pendente, nonché in ordine all’illegittimità della revoca dell’ammissione della ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto motivata sic et simpliciter per la presentazione da parte della ricorrente di un ricorso straordinario al Capo dello Stato anziché al T.A.R., posto che ormai il pregresso dibattito sulla natura del primo è ampiamente risolto in favore della sua natura giurisdizionale…..ed apparendo dunque del tutto irragionevole siffatta differenziazione, tanto più che il ricorso straordinario – è noto – viene deciso sulla base delle determinazioni in proposito, sostanzialmente vincolanti, del Consiglio di Stato… ” ha ordinato “ ai convenuti, in solido tra loro, di reintegrare la ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza da essa occupato, nonché di reinserirla, con la predetta riserva, nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Sondrio….. ”.

    Piena vittoria dunque per la ricorrente che ottiene il reintegro nella supplenza già in essere e la collocazione con riserva nella II fascia delle Graduatorie di istituto, pur con ricorso al Presidente della Repubblica.


    Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Inserimento ITP in II fascia graduatorie di istituto

    Il Giudice del Lavoro di Sondrio conferma – con decreto inaudita altera parte – il diritto all’inserimento con riserva degli insegnanti tecnico pratici che hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

    Con provvedimento emesso in data odierna inaudita altera parte, il Giudice del Lavoro di Sondrio, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata in via incidentale nel ricorso patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, ritenendo sussistenti sia i “…..presupposti di base del fumus boni iuris dell’accoglimento della domanda di merito e del periculum in mora, sia dello specifico presupposto del cd. pericolo del pericolo ( pericolo che il decorso del tempo occorrente per la mera convocazione della controparte sia di per sè idoneo a pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare ) necessari per l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare proposta dalla ricorrente” e condividendo, quanto al fumus boni iuris, “le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’insussistenza in capo all’Amministrazione scolastica del potere negoziale di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes in mancanza dell’avveramento della specifica clausola risolutiva espressa ivi pattuita (“il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente al contenzioso attualmente in atto” ) giacchè siffatto contenzioso – originato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla Iavazzo – è tuttora pendente, nonché in ordine all’illegittimità della revoca dell’ammissione della ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto motivata sic et simpliciter per la presentazione da parte della ricorrente di un ricorso straordinario al Capo dello Stato anziché al T.A.R., posto che ormai il pregresso dibattito sulla natura del primo è ampiamente risolto in favore della sua natura giurisdizionale…..ed apparendo dunque del tutto irragionevole siffatta differenziazione, tanto più che il ricorso straordinario – è noto – viene deciso sulla base delle determinazioni in proposito, sostanzialmente vincolanti, del Consiglio di Stato…” ha ordinato “ai convenuti, in solido tra loro, di reintegrare la ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza da essa occupato, nonché di reinserirla, con la predetta riserva, nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Sondrio…..”.

    Il Giudice del Lavoro di Sondrio, quindi, dopo aver confermato la totale equiparazione tra il ricorso straordinario al capo dello stato ed il ricorso al Tar, da un lato ha dichiarato l’illegittimità del disposto depennamento della ricorrente dalla II fascia delle graduatorie di Istituto, dall’altro, ha acclarato che l’Amministrazione scolastica non avrebbe potuto risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes, non essendosi ancora definito il contenzioso in corso.

    Grande soddisfazione per la ricorrente e per i legali per il risultato ottenuto, peraltro, in tempi brevissimi, anche perché rappresenta una delle prime pronunce favorevoli su tale delicata questione.

    Avv Giuseppe Cundari
     
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