Concorso 2016, graduatorie prorogate di un anno e assunzioni idonei oltre il 10% .........

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    Concorso 2016, graduatorie prorogate di un anno e assunzioni idonei oltre il 10% anche per infanzia e primaria




    fONTE: orizzontescuola

    Novità per le graduatorie di merito del concorso 2016, bandito ai sensi dell’articolo 1 comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

    La legge di Bilancio 2018 (approvata dalla Camera e adesso in attesa del via definitivo del Senato ), infatti, prevede due specifiche disposizioni, una relativa alla validità delle graduatorie ed un’altra relativa agli idonei.

    Proroga graduatoria

    La validità della graduatoria di merito del concorso 2016, come stabilito nella legge n. 107/2015 (il comma 113 ha modificato l’articolo 400 del testo unico, D.lgs. 297/94), hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del predetto triennio.

    Con la nuova disposizione, la validità delle graduatorie è prorogata di un anno, per cui le medesime saranno vigenti per quattro anni, a partire dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.

    Assunzioni idonei

    La legge 107/2015 ha previsto che la graduatoria di merito del concorso, bandito ai sensi del comma 114, sia costituita dal numero di vincitori più il 10% percento di idonei, lasciando fuori tutti coloro i quali superano le prove concorsuali, per cui sono idonei ma non rientrano nel predetto 10%.

    Il decreto legislativo n. 59/2017 ha previsto una deroga al limite suddetto solo per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

    La legge di Bilancio ha superato in sostanza la disparità di trattamento che si era venuta a creare tra gli idonei della scuola secondaria e quelli della scuole dell’infanzia/primaria.

    La nuova disposizione così detta:

    334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

    Tutti gli idonei, dunque, potranno essere assunti, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto all’assunzione dei vincitori.

    In pratica, qualora siano stati assunti i vincitori e siano ancora disponibili dei posti, questi andranno assegnati agli idonei anche oltre il limite del 10% di cui sopra.
     
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