ITP. Il diploma è abilitante anche per il Giudice del Lavoro, cambia lo scenario delle grad. di Ist.

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    ITP. Il diploma è abilitante anche per il Giudice del Lavoro, cambia lo scenario delle graduatorie di istituto




    La vicenda riguarda al momento un docente di ruolo ma è significativa per la piega che sta assumendo il contenzioso dei docenti in possesso di diploma ITP.

    Al momento infatti la posizione del Ministero, riguardo l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, è stata quella di prendere in considerazione solo i ricorsi presentati al TAR Lazio. E in conseguenza di ciò le graduatorie sono state stilate più volte in questi mesi.

    Lo studio legale Tuozzo ha ottenuto una vittoria dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lagonegro.

    La storia riguarda un docente ITP, entrato nei ruoli scolastici nell’anno 2001 tramite il cosiddetto doppio canale, sulla classe C270 Laboratorio di Elettrotecnica, anche se il medesimo risultava inserito nelle graduatorie (grazie al medesimo diploma), sia sulla classe C270 sia sulla classe C290 Laboratorio di Fisica.

    Pertanto, nonostante, entrato di ruolo sulla C270, non perdeva l’idoneità all’insegnamento sull’altra classe di insegnamento. Dunque, presso l’Istituto ove prestava servizio, lo stesso docente richiedeva di poter ottenere le ore di completamento sulla classe di concorso ove non era entrato di ruolo C290 (sulle ore residue di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario), ma alla luce del DM 131 del 13/6/2007, che dispone che per insegnare su tali ore residue è necessaria la relativa abilitazione, il Dirigente Scolastico non ha permesso al docente di per poter svolgere la relativa docenza.

    Orbene, alla luce della statuizione del Tribunale di Lagonegro, che definitivamente ha sancito la forza abilitante del titolo conseguito dal docente ITP, rientrante tra i titoli acquisiti di cui alla tabella C del DM 39/98, il docente potrà svolgere le docenze sulle ore residue. Ed invero, il Tribunale del Lavoro, ammnistrativa, ha concluso “che le pronunce conformi.. sopra richiamate ai sensi dell’art. 118 disp att. C.p.c., impongono, la disapplicazione degli atti (di cui viene in rilievo incidenter tantum l’illegittimità) adottati dalla PA per negare al ricorrente il diritto all’insegnamento sulla classe di concorso C290, per 5 ore residue…, in quanto il ricorrente risulta in possesso di titolo avente valore abilitante all’insegnamento sulla classe C/290”.

    Dunque, anche per il Giudice del Lavoro il diploma ITP è abilitante.

    Ricordiamo anche che un altro giudice del Lavoro ha reintegrato sulla supplenza una docente licenziata perché aveva presentato ricorso al Presidente della Repubblica.
     
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