A GRANDE RICHIESTA PUBBLICHIAMO LA NUOVA LEGGE SULLE VISITE FISCALI IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2018

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    A GRANDE RICHIESTA PUBBLICHIAMO LA NUOVA LEGGE SULLE VISITE FISCALI IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2018




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    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
    DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206
    Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018



    IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo
    17, comma 1, lettera l);
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in
    particolare, gli articoli 18 e 22;
    Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in
    particolare, l'articolo 5;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
    particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
    particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle
    fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di
    assenza per malattia»;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
    15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo
    dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
    sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del
    decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
    modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
    18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto
    ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di
    controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste
    speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
    1996, n. 99;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
    12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto
    ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite
    mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale
    della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e
    seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
    con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15
    luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei
    lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
    sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016
    con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro
    senza portafoglio;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
    dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa
    Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
    e la pubblica amministrazione;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
    gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza
    portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione»;
    Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
    Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;
    Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
    ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con
    nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma
    3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato
    riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;
    Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

    A d o t t a


    il seguente regolamento:

    Art. 1


    Richiesta della visita di controllo

    1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro
    pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia
    del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo
    a disposizione dall'INPS.
    2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali
    telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici
    incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
    3. La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti
    pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le
    modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto
    di quanto previsto all'articolo 2.

    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
    sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera
    l), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
    in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
    pubbliche):
    «Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle
    dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
    1. I decreti legislativi per il riordino della
    disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche e connessi profili di
    organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le
    organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
    entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
    all'articolo 16:
    a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
    meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
    l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
    avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
    pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
    prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
    organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
    un adeguato accesso dall'esterno;
    c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
    amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
    aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
    territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
    partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
    procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
    valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
    qualitativa e professionale in tutto il territorio
    nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
    modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
    la predisposizione di strumenti volti a garantire
    l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
    svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
    sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
    componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
    reclutamento del personale degli enti locali a livello
    provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
    in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
    non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
    graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
    approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
    presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
    425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
    limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
    transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
    vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
    state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
    vigore della presente legge;
    e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
    lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
    partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
    dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
    dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
    f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
    attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
    della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
    comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
    modificazioni;
    g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
    finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
    parametri di riferimento in grado di orientare la
    programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
    interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
    pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
    di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
    Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
    assunzioni del personale appartenente alle categorie
    protette;
    h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
    e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
    all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai
    fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente
    comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle
    prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
    tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni
    di misurazione e valutazione della performance e nelle
    materie inerenti alla gestione del personale, previa
    stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
    funzione di assistenza ai fini della contrattazione
    integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
    integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
    potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
    definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
    della funzione di consulenza in materia di contrattazione
    integrativa; definizione delle materie escluse dalla
    contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
    semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
    merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
    nonche' di accelerare le procedure negoziali;
    l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
    accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
    malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
    l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
    nazionale della previdenza sociale della relativa
    competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
    amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
    accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano per la
    quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
    definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
    attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
    oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
    prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
    10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
    n. 125, e successive modificazioni;
    m) definizione di obiettivi di contenimento delle
    assunzioni, differenziati in base agli effettivi
    fabbisogni;
    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
    di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
    12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
    Ministro per la semplificazione e la pubblica
    amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
    rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
    territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
    associazioni di categoria, con il compito di:
    1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
    derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
    degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
    previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
    legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
    3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
    annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
    Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
    Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
    lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
    l'impiego territorialmente competente della comunicazione
    relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
    coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
    copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
    vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
    assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
    o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
    individuazione di limitate e tassative fattispecie,
    caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
    rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
    pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
    queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
    q) progressivo superamento della dotazione organica
    come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
    spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
    r) semplificazione delle norme in materia di
    valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
    merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
    dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
    valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
    per la misurazione dei risultati raggiunti
    dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
    dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
    indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
    servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
    degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
    a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
    adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
    una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
    coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
    controlli interni; previsione di forme di semplificazione
    specifiche per i diversi settori della pubblica
    amministrazione;
    s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
    disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
    accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
    espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
    disciplinare;
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
    ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
    della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
    da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
    dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
    processi di inserimento, definendone i compiti con
    particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
    ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
    legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
    di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
    pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
    territorialmente competente, non solo della comunicazione
    relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
    disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
    a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
    prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
    normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
    nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
    invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
    avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
    del centro per l'impiego territorialmente competente.».
    Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del decreto
    legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
    «Art. 18. Modifiche all'articolo 55-septies del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «I controlli sulla validita' delle suddette
    certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
    pubbliche interessate.»;
    b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita dalle
    seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole
    «all'amministrazione interessata.» e' inserito il seguente
    periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale
    utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento
    delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
    la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
    certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
    accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
    servizio per malattia sono effettuati, sul territorio
    nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su
    richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei
    limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
    interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
    fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
    dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
    maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
    indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
    sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
    sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
    chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
    di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
    garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
    nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
    decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
    tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
    assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
    ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
    medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
    stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
    demandando a queste ultime, anche in funzione della
    relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
    relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»;
    d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
    Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e
    privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e
    la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le
    fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere
    effettuate le visite di controllo e sono definite le
    modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per
    l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva,
    delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il
    dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato
    durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite
    mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
    altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
    documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione
    all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione
    all'Inps.»
    «Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie
    1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di
    personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
    n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono
    adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione,
    il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
    decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
    comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla
    pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo
    periodo.
    2. La disposizione di cui all'articolo 55-septies,
    comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza
    esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
    dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a
    decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del
    personale delle istituzioni scolastiche ed educative
    statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il
    decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui
    all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente
    decreto, nonche' il decreto di cui al comma 5-bis del
    medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di
    prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il
    31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente
    rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo
    detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi agli
    accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a
    decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula
    delle predette convenzioni.
    3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
    2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
    seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore
    dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato
    all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
    di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro
    per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a
    decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono
    corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
    stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato,
    utilizzando le risorse disponibili relative
    all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il
    Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
    proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
    bilancio. Le predette risorse sono finalizzate
    esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui
    all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale
    della previdenza sociale predispone una relazione annuale
    al Ministero dell'economia e delle finanze e alla
    Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
    funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
    sull'utilizzo di tali risorse.»;
    b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono
    sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole
    «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;
    2) il secondo periodo e' soppresso.
    4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    a) le parole «Ministero della ricerca scientifica»,
    ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
    «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca»;
    b) le parole «del tesoro, del bilancio e della
    programmazione economica» sono sostituite, ovunque
    ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
    5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica» ovunque
    ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento
    della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un
    modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le
    modalita' di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza»
    sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni
    pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione»
    sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale
    dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono
    sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»;
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresi',
    un» sono sostituite dalle seguenti: «altresi', il»;
    c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate
    secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti:
    «rilevate secondo le modalita'» e il terzo periodo e'
    soppresso;
    d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono
    inserite le seguenti: «e gli enti»;
    e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione
    pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la
    semplificazione e la pubblica amministrazione»;
    f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei
    rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
    lavoro» sono soppresse.
    6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma
    7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite
    dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre
    2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.
    7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo
    2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
    maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il
    seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata
    prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
    amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
    eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
    contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
    cui al periodo precedente, previa certificazione degli
    organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1,
    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
    corrispondentemente incrementato.».
    8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
    presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio
    2018.
    9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.
    81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «Fino al completo
    riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di
    lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,
    la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola
    «medesime» e' sostituita dalle seguenti: «pubbliche
    amministrazioni»;
    b) il secondo periodo e' soppresso.
    10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre
    2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono
    sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
    11. Con riferimento alle disposizioni di cui
    all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
    come modificate dal presente decreto, in sede di prima
    applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento
    del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
    all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge
    30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto
    2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11
    dicembre 2016, n. 232.
    12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente
    decreto si applicano agli incarichi conferiti
    successivamente al 1° gennaio 2018.
    13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano
    agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla
    data di entrata in vigore del presente decreto.
    14. Il Dipartimento della funzione pubblica della
    Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e
    valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al
    presente decreto.
    15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche
    amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
    interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
    facolta' assunzionali, procedure selettive per la
    progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
    fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
    per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
    procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per
    cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
    nuove assunzioni consentite per la relativa area o
    categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
    selettive riservate determina, in relazione al numero di
    posti individuati, la corrispondente riduzione della
    percentuale di riserva di posti destinata al personale
    interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
    progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
    legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
    prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
    candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
    soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
    valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
    tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
    nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
    selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
    dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
    all'area superiore.
    16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.
    165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari»
    sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o
    determinato,».
    Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
    12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
    dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, pubblicato nella
    Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250:
    «Art. 5. 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con
    contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le
    indennita' economiche di malattia sono corrisposti per un
    periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa nei
    dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso,
    fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle
    vigenti disposizioni.
    2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
    e indennita' economiche per malattia per periodi successivi
    alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
    3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato
    nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far
    valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il
    trattamento economico e l'indennita' di malattia sono
    concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno
    solare. In tal caso l'indennita' economica di malattia e'
    corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro,
    direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza
    sociale.
    4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
    computa ai fini del limite massimo delle giornate
    indennizzabili.
    5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere
    l'indennita' economica di malattia per un numero di
    giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a
    tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennita'
    relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili
    sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto
    nazionale della previdenza sociale.
    6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o
    aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di
    cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 ,
    convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n.
    83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei
    predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51
    giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
    precedenti per un numero di giornate corrispondente a
    quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno
    precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo'
    eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
    7. Le disposizioni dei commi precedenti non si
    applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23
    settembre 1937, n. 1918 , convertito, con modificazioni,
    nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
    al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
    lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del
    D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , e successive
    modificazioni ed integrazioni.
    8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
    del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
    astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
    puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
    9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
    lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto con il
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli
    schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L.
    30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni,
    nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi
    suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto
    nazionale della previdenza sociale e le regioni entro
    trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
    (47).
    10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
    pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
    unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
    comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
    assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
    domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
    controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
    per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
    preliminari al controllo stesso anche mediante personale
    non medico, nonche' un servizio per visite collegiali
    presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
    11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che
    precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di
    un commissario ad acta da parte del competente organo
    regionale.
    12. Per l'effettuazione delle visite mediche di
    controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della
    previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
    istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
    medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
    e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare
    ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
    12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
    per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attivita'
    istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
    convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
    contro gli infortuni sul lavoro.
    13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
    sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei
    medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto
    nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
    modalita' per la disciplina e l'attuazione dei controlli
    secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
    ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto
    sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i
    lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro
    privati.
    14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
    assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
    decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per
    l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della
    meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
    ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
    controllo».
    La legge 23 agosto, 1988, n. 400 reca: "Disciplina
    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri".
    Si riporta il testo dell'articolo 55-septies, comma
    5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    «Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
    1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
    un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo
    il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza
    viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
    medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
    un medico convenzionato con il Servizio sanitario
    nazionale. I controlli sulla validita' delle suddette
    certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
    pubbliche interessate.
    2. In tutti i casi di assenza per malattia la
    certificazione medica e' inviata per via telematica,
    direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
    rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
    secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
    telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
    normativa vigente, e in particolare dal decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
    dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
    settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
    dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente resa
    disponibile, con le medesime modalita', all'amministrazione
    interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
    utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento
    delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
    la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
    certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il
    medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la
    medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica
    personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia
    espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
    2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
    assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul
    territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio
    o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede
    nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
    interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
    fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
    dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
    maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
    indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
    sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
    sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
    chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
    di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
    garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
    nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
    decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
    tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
    assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
    ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
    medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
    stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
    demandando a queste ultime, anche in funzione della
    relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
    relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
    3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
    enti del servizio sanitario nazionale e le altre
    amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
    comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
    disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica.
    4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
    via telematica della certificazione medica concernente
    assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
    costituisce illecito disciplinare e, in caso di
    reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
    licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
    convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
    decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
    contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri
    l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia
    l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di
    trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della
    colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
    gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
    accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
    5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
    controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
    valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
    oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
    conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
    l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
    dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
    giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
    5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
    pubblico e privato, con decreto del Ministro per la
    semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
    con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
    stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
    devono essere effettuate le visite di controllo e sono
    definite le modalita' per lo svolgimento delle visite
    medesime e per l'accertamento, anche con cadenza
    sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
    malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi
    dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
    per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
    specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
    essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne
    preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua
    volta, ne da' comunicazione all'Inps.
    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
    luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
    specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
    giustificato mediante la presentazione di attestazione,
    anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
    struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
    prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
    alettronica.
    6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
    lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
    all'amministrazione generale del personale, secondo le
    rispettive competenze, curano l'osservanza delle
    disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
    di prevenire o contrastare, nell'interesse della
    funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
    applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
    55-sexies, comma 3. ».
    Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca:
    "Codice in materia di protezione dei dati personali.".
    Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca:
    "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
    ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.".
    Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto- legge
    31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla
    legge 30 ottobre 2013, n. 125:
    «Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
    servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
    limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
    flessibile nel pubblico impiego
    1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
    seguenti modifiche:
    a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
    temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
    "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
    temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
    d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
    seguenti: "di cui all'articolo";
    a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
    seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
    amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
    del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
    determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
    graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
    indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo
    3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
    n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
    occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
    le assunzioni a tempo indeterminato.";
    b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
    "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
    legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
    pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
    settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
    ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
    esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
    2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
    tempo determinato a tempo indeterminato.
    5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
    posti in essere in violazione del presente articolo sono
    nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
    che operano in violazione delle disposizioni del presente
    articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
    dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
    irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
    essere erogata la retribuzione di risultato.";
    c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
    2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
    "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,
    comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle
    seguenti: "Si applicano le disposizioni previste
    dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
    di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
    fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
    lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
    dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
    3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
    ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
    economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
    di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
    comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
    successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
    amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
    proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
    assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
    salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
    adeguatamente motivate;
    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
    idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
    approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
    professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
    equivalenza.
    3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
    comunque necessaria la previa attivazione della procedura
    prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
    trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
    3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
    graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
    l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
    della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
    nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
    cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto,
    e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
    di cui alla lettera a) del medesimo comma.
    3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
    reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
    comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
    mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
    di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
    unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
    pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
    avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
    di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
    al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
    ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
    interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
    di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
    funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
    verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
    amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
    vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
    concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
    restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
    pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
    35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
    2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
    delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
    normativa vigente, possono assumere personale solo
    attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
    presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
    loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
    annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
    ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
    corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
    dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
    70.
    3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
    comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
    successive modificazioni, o previste dalla normativa
    vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
    essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
    pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
    enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
    comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
    attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
    nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
    assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
    delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
    della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
    mediante pubblicazione nel proprio sito internet
    istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
    sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
    3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
    comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
    contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
    in misura non superiore a 10 euro.
    4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
    per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, relative alle
    amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
    assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
    5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
    individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
    profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
    idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
    assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
    contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
    requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
    lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
    2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
    pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
    procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
    informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
    monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
    accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
    Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
    presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
    contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
    di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
    sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
    per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
    fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
    dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
    dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
    amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
    rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
    sono definiti, per il perseguimento delle predette
    finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
    finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
    pubbliche amministrazioni.
    6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
    favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
    professionalita' acquisita dal personale con contratto di
    lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
    numero dei contratti a termine, le amministrazioni
    pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
    finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
    dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
    assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
    amministrazioni interessate, previo espletamento della
    procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
    per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
    dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
    possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
    558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
    3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
    a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
    legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
    negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
    contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
    dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
    esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
    uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
    personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
    requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
    procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
    un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
    anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
    bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
    possono essere avviate solo a valere sulle risorse
    assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
    anche complessivamente considerate, in misura non superiore
    al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
    all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
    medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
    quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
    Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
    di settore.
    6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
    dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
    dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
    "con riferimento alla data di entrata in vigore della
    presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
    personale in effettivo servizio alla data di entrata in
    vigore della presente legge, entro i termini di cui
    all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
    n. 101,".
    6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
    decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
    parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
    "siano in effettivo servizio".
    6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
    regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
    dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
    ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
    reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
    articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
    alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
    rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
    rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
    contenimento della spesa complessiva di personale,
    procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
    del personale non dirigenziale assunto con contratto di
    lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
    delle procedure selettive precedentemente indicate, che
    abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
    negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
    al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
    nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
    per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
    28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
    successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
    determinato di cui al periodo precedente fino alla
    conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
    31 dicembre 2016.
    7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
    di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
    indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
    salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
    fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
    dedicate.
    8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
    indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
    1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
    cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
    agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
    regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
    contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
    servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
    dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
    organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
    16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
    modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
    nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
    procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
    comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
    all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
    di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
    nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
    alla Regione competente.
    9. Le amministrazioni pubbliche che nella
    programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
    all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
    449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
    effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
    comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
    possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
    previsti dalla normativa vigente in materia e, in
    particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
    stipula dei contratti a tempo determinato previsti
    dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
    determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
    pubblicazione della legge di conversione del presente
    decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
    dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
    al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
    disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
    indicati nella programmazione triennale di cui al
    precedente periodo, fino al completamento delle procedure
    concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31).
    Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma
    9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
    province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i
    contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
    di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
    progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
    di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
    finanziari di cui al presente comma, del patto di
    stabilita' interno e della vigente normativa di
    contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
    proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
    personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
    utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
    all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
    266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
    personale direttamente impiegato in specifici progetti di
    ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
    alla durata dei progetti medesimi.
    9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
    dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
    articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
    successive modificazioni, possono essere derogati
    limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
    determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
    nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
    delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
    appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
    misure di revisione e razionalizzazione della spesa
    certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
    salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
    24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
    n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
    stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
    nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
    gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
    calcolano il complesso delle spese per il personale al
    netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
    attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
    seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
    revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
    del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
    commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
    dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
    ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
    conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per
    l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei
    rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre
    2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e)
    comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
    208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno
    organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
    ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei
    rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto
    previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in
    deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente
    articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di
    cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo
    periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga
    puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti
    prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno
    2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del
    presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'
    articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
    18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
    cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
    enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
    e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a
    carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10,
    del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267.
    9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
    standard di funzionalita' dell'Amministrazione
    dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
    materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
    autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
    personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
    e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
    54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
    2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
    al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
    della procedura assunzionale, alla quale si applica il
    limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
    disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
    previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
    proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
    stesso personale nei limiti numerici e finanziari
    individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
    alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
    euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
    delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
    della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
    riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
    previsione del Ministero dell'interno.
    10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
    tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
    9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
    tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
    Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
    dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
    si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
    riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
    nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
    Ministro della salute, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
    periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
    personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
    anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
    concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
    possesso del personale precario nonche' per il personale
    medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
    sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
    continuativa, ancorche' non in possesso della
    specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
    d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
    dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
    settembre 2001, n. 368.
    10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
    assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
    dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
    dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
    1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
    novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
    ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
    inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
    vigore della legge di conversione del presente decreto e
    che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
    dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
    servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
    di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
    per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
    inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
    10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
    178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
    provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
    esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
    comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
    assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
    giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
    del titolo II del libro primo del codice civile e sono
    iscritti di diritto nei registri provinciali delle
    associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
    per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
    la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
    comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
    carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
    nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
    30 giugno 2014, del termine di assunzione della
    personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
    istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
    giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
    al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
    cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
    derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
    autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
    respinte.
    2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
    associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
    rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
    esistenti alla data di entrata in vigore del presente
    articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
    stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
    Servizio sanitario nazionale.
    3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
    indeterminato in servizio presso i comitati locali e
    provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
    esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
    centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
    comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
    mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
    ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
    3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
    naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
    del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
    dell'economia e delle finanze e per la pubblica
    amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
    competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
    le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
    anche con riferimento alla sua base associativa
    privatizzata.
    4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
    oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
    lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
    dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
    ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
    privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
    10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
    178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
    b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
    c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
    d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
    10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
    legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
    sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
    le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
    sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
    del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
    2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
    dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
    2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
    10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
    legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
    parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
    seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
    periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
    sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
    2014".
    10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
    giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
    seguente:
    "2. I certificati per l'attivita' sportiva non
    agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
    Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
    medici di medicina generale e dai pediatri di libera
    scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
    specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
    Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
    nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
    certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
    clinico e degli accertamenti, incluso
    l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
    decreto del Ministro della salute, su proposta della
    Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
    degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
    sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica.".
    11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
    legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
    seguente periodo:
    "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
    nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
    deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
    del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
    limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
    regime delle assunzioni, anche al relativo personale
    educativo e scolastico.".
    12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
    parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
    scolastici e per l'infanzia,".
    13. Al fine di assicurare la continuita' delle
    attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
    e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
    cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
    tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
    decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
    consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
    e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
    compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
    rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
    stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
    contenimento della spesa complessiva di personale.
    14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
    dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
    lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
    3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
    2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
    dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
    2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
    per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1
    milione di euro per ciascun anno a valere sulle
    disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
    patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
    materia di contenimento della spesa complessiva di
    personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
    possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
    dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
    previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
    29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
    collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
    delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
    dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
    decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
    avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
    l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
    euro.
    15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
    legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
    concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
    Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
    periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
    il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
    sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
    essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
    previsione del Ministero della giustizia.
    16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
    parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
    ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
    pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
    seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
    l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
    concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
    fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
    secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
    di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
    dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
    comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
    triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
    personale e della consistenza dell'organico, di cui
    all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
    16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
    sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
    b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
    seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
    c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
    trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
    16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
    seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
    complessivamente su base nazionale e la relativa
    assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
    di personale da assumere e' stabilita con decreto del
    Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
    individuati da un'apposita commissione, costituita senza
    oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
    componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
    sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
    presidente, uno in rappresentanza del Ministero
    dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
    funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
    Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
    Stato. ».
    Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
    e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, reca:
    "Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i
    pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".
    Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale 15 luglio 1986 (Disciplina delle visite mediche di
    controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale
    della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma
    12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
    convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
    1983, n. 638), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
    luglio 1986, n. 170.
    Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale 18 aprile 1996 (Integrazioni e modificazioni al
    decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite
    mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici
    iscritti nelle liste speciali dell'INPS), e' pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99.
    Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale 12 ottobre 2000 (Integrazioni e modifiche al D.M.
    18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite
    mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto
    nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5,
    comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
    convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,
    n. 638), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre
    2000, n. 261.
    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modificazioni al
    decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di
    controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale
    della previdenza sociale), e' pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16
    .

    Art. 2


    Svolgimento delle visite fiscali

    1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza
    sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive
    e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
    55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



    Art. 3


    Fasce orarie di reperibilita'

    1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei
    dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
    seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
    2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non
    lavorativi e festivi.

    Art. 4


    Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

    1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
    reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad
    una delle seguenti circostanze:
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo
    all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre
    categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della
    Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti
    nella Tabella E del medesimo decreto;
    c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
    invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

    Note all'art. 4:
    Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
    1981, n. 834, reca: "Definitivo riordinamento delle
    pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
    dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".



    Art. 5


    Verbale di visita fiscale

    1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e' tenuto
    a redigere, nelle modalita' telematiche indicate dall'INPS, il
    verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla
    capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.
    2. Il verbale e' trasmesso telematicamente all'INPS per le
    attivita' di competenza e viene messo a disposizione del dipendente
    mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
    3. L'esito del verbale e' reso tempestivamente disponibile,
    mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di
    lavoro pubblico.
    4. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo
    le modalita' indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in
    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


    Art. 6


    Variazione dell'indirizzo di reperibilita'

    1. Il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente
    all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne
    da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a
    disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di
    reperibilita', durante il periodo di prognosi.


    Art. 7


    Mancata effettuazione della visita fiscale

    1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
    lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione
    motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
    2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di
    reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a
    visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio
    medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
    viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto
    della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del
    destinatario.
    Art. 8


    Mancata accettazione dell'esito della visita

    1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale,
    il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il
    dissenso seduta stante.
    2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve
    essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso
    a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
    l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il
    giudizio definitivo.
    3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale
    informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita
    ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita'
    stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


    Art. 9


    Rientro anticipato al lavoro

    1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per guarigione
    anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel
    certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un
    certificato sostitutivo.
    2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che
    ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi
    ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del
    primo.


    Art. 10


    Abrogazioni

    1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 17 ottobre 2017

    Il Ministro
    per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione
    Madia

    Il Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali
    Poletti

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404







    Visite fiscale, i soggetti esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità


    Il decreto n. 206/2017 ha dettato le norme per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

    Ne abbiamo già parlato in: Riforma visite fiscali e assenze per malattia, pubblicato in G.U. il decreto. Quali novità?

    L’articolo 4 del decreto individua i soggetti esclusi o meglio le cause che fanno venire meno l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

    Queste le cause:

    patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
    stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

    Le fasce di reperibilità per il personale della scuola,come già riferito, non hanno subito dei cambiamenti: Malattia, non cambiano le fasce orarie in cui essere reperibili, obbligo anche per giorni festivi

    Qui la nostra scheda su tutte le novità.


    Visite fiscali, quali sono le novità: dalla reperibilità alle certificazioni. Scheda gratuita
    di Avv. Marco Barone



    L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 con il quale detta le prime disposizioni amministrative ed operative per l’applicazione, dal 1° settembre 2017, del “Polo unico per le visite fiscali”, che si applica anche ai dipendenti della scuola, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Come stabilito dal D.Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).

    Quali le novità più rilevanti?

    Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA.
    Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale. Le PPAA che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo (circolari n. 60/2010, 119/2010 e n. 118/2011). Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.

    Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari
    Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto – nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

    Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
    Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura.

    Certificazioni
    Come specificato in Premessa, la normativa del Polo unico contiene disposizioni in materia di VMC nulla innovando con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che l’Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). La competenza dell’Istituto, pertanto, attiene all’effettuazione d’ufficio o su richiesta delle VMC. In tale ambito, il procedimento e gli adempimenti di trattazione anche medico legale presso le U.O.C./U.O.S.T. sono sostanzialmente analoghi a quelli in essere per i lavoratori privati ad eccezione di alcune specificità relative ai lavoratori pubblici. In particolare, non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

    Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
    Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PPAA nelle medesime modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, dei cambi di reperibilità, secondo quanto previsto, da ultimo, dal msg. Hermes n. 007817 del 20/10/2014. Nelle ipotesi sopra descritte e qualora le comunicazioni siano tempestivamente pervenute, l’operatore dovrà procedere ad effettuare l’esclusione dell’eventuale VMC preordinata dal listino di SAViO. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.
    File Allegato

     
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