Assenze per visita specialistica. Criteri e modalità. Chiarimenti per la scuola

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    Assenze per visita specialistica. Criteri e modalità. Chiarimenti per la scuola




    Domanda da parte della scuola. Pervengono, sempre più spesso, richieste di “Visita specialistica” da parte dei dipendenti.

    Spesso il certificato dello specialista, che nel caso in esame è un dentista, recita “si è recato presso il mio ambulatorio per cure odontoiatriche”. Mi chiedo se la “Visita specialistica” può comprendere tutti i casi di visite e cure presso privati, se esiste un limite annuo di prestazioni, se la necessità di tale visita deve essere comunque prescritta da un medico di base e se la visita fiscale va fatta sempre. Grazie per l’attenzione che vorrete accordarmi.

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    prima di rispondere al quesito e per capire la “questione” della giustificazione della visita specialistica è giusta una premessa.

    L’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.

    Tale norma ha così modificato la precedente (D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) sostituendo rispetto a quest’ultima le parole “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato”; inserendo dopo le parole “di attestazione” quelle “anche in ordine all’orario”; in merito alle modalità di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche privati, aggiungendo “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

    A seguito della nuova legge è stata emanata una circolare della Funzione Pubblica (n. 2 del 2014) la quale con l’intento di fare chiarezza sulle “innovazioni” prodotte dalla legge, diede in realtà un’interpretazione alquanto “distorta” e nello stesso tempo restrittiva della questione laddove specificava che per effettuare una visita specialistica i dipendenti devono ricorrere ai permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

    Secondo la FP la giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
    Solo per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.

    Tale circolare è stata impugnata e successivamente annullata dal Tar Lazio con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714 nella parte in cui si stabilisce l’obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

    La sentenza ha precisato che l’utilizzo della parola “permesso”, invece della espressione “assenza” nasce dall’esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia. E che né la nuova norma né la circolare della FP hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.

    Inoltre, hanno affermto i giudici, se per le esigenze di visita medica si imponesse l’utilizzo immediato dei permessi per motivi personali previsti dal CCNL, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali”diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.

    Cosa fare quindi alla luce di tutto ciò?

    Con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il Miur ha definitivamente chiarito la questione disponendo che, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.

    Sostanzialmente, anche per rispondere ai quesiti posti, rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ferme restando le ulteriori possibilità riconducibili all’utilizzo dei permessi brevi, per motivi personali o alle ferie (è però il dipendente che decide).

    Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive come la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro oppure richiedendo l’impegnativa del medico di base.

    In ultimo, si chiarisce che non vi è un numero di assenze che si possono richiedere e che ovviamente qualora queste siano imputate alla malattia saranno computate a tutti gli effetti nel periodo di comporto, si attuerà la trattenuta fino ai 10 giorni e altettanto ovvio è l’esclusione dall’invio della visita fiscale per il semplice motivo che non vi è uno stato morboso in atto da controllare, ma solo una visita specialistica la cui giustificazione segue esclusivamente le modalità sopra richiamate.

    Con il prossimo CCNL scuola tali assenze avranno un capitolo dedicato
     
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