Disoccupazione, Ecco chi può chiedere l'assegno di ricollocazione nel 2018

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    Disoccupazione, Ecco chi può chiedere l'assegno di ricollocazione nel 2018





    I chiarimenti nel documento dell'Anpal che mette a regime dal prossimo 3 Aprile l'assegno di ricollocazione per i disoccupati dopo il periodo di sperimentazione. Da a mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso.

    L'assegno di ricollocazione entra a regime. Dopo la fase di sperimentazione dal prossimo mese di aprile la misura di politica attiva che dovrebbe favorire la ricerca di un nuovo lavoro sarà estesa a tutti i disoccupati percettori di naspi da almeno quattro mesi. L'Anpal ha, infatti, pubblicato sul sito istituzionale l'altro giorno la nuova delibera del 14 febbraio 2018 contenente il crono programma con l'obiettivo di far partire lo strumento dal 3 aprile 2018, dopo pasqua. Il sistema entrerà a pieno regime però solo dal 30 settembre 2018 al termine della definizione di un sistema di rating dei soggetti erogatori, condiviso con le Regioni e Province autonome.

    Destinatari

    L'assegno, come noto, è un voucher graduato in funzione del proprio profilo di occupabilità erogato dall'Anpal su domanda del lavoratore e che, una volta ottenuto, deve essere speso per attivare il servizio di ricollocamento da parte delle agenzie per il collocamento al lavoro entro due mesi dalla sua concessione pena la decadenza dallo stato di disoccupazione.

    A seguito delle novità normative intervenute nel 2017 l'Anpal comunica che possono chiedere lo strumento tre categorie di soggetti: 1) i disoccupati titolari di Naspi da più di quattro mesi; 2) i beneficiari del reddito di inclusione; 3) i lavoratori con accordi di ricollocazione stipulati in esito ad accordi di gestione delle eccedenze occupazionali tra imprese e sindacati di cui all’articolo 24- bis del decreto legislativo n. 148/2015. Per queste ultime due categorie occorrerà comunque attendere la pubblicazione di un decreto del ministero del lavoro.
    La struttura

    La novità consiste nel fatto che le agenzie in questione vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; il voucher, in altri termini, viene pagato solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno e il suo importonon costituisce reddito imponibile nè ai fini Irpef nè ai fini previdenziali per il lavoratore che lo richiede. Una volta conseguito il voucher il lavoratore potrà scegliere liberamente l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro tra le agenzie accreditate presso l'Anpal. Il voucher è pienamente compatibile con la Naspi: il beneficiario, pertanto, continuerà a percepire il sussidio NASPI.
    I servizi di ricollocazione

    Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede: 1) l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno; 2) un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; 3) l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua; 4) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015; 5) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
    L'importo

    Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare dell’assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.
    I termini

    La delibera Anpal fissa anche i termini per il riconoscimento dell'ammontare dell'assegno: il corrispettivo sarà riconosciuto in unica soluzione al momento della stipula del contratto a termine e in caso di contratto a tempo indeterminato in due rate semestrali di pari importo la prima erogata al momento della stipula. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) l'Anpal provvederà al recupero, anche mediante compensazione, dell'intero importo o di solo una parte dello stesso (dal 50% al 75%).

    E' prevista la possibilità che all'Agenzia di collocamento venga riconosciuto un importo maggiore di quello liquidato al momento della stipula in caso di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto. Confermata anche la remunerazione dell'Agenzia anche per i casi di insuccesso alla ricollocazione (Fee4Services): 106,5 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico corrispondenti a tre ore di lavoro intensivo. Il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dell'Agenzia.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/...8#ixzz5AAdNgS95
     
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