Graduatorie di istituto: no II fascia per ITP senza provvedimento cautelare

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    Graduatorie di istituto: no II fascia per ITP senza provvedimento cautelare

    Fonte: ORIZZONTESCUOLA


    Alcuni docenti ITP, inseriti con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per classi di concorso della tabella B, ci chiedono se è lecita la richiesta da parte della scuola di produrre un provvedimento cautelare (o una sentenza definitiva) per poter permanere in II fascia anche per l’a.s. 2018/19.

    I docenti protestano affermando che nella circolare diramata dal Miur il 28 agosto 2018 non è esplicitamente scritto che i docenti inseriti lo scorso anno (anche senza provvedimento cautelare) debbano essere cancellati, affermando invece che le uniche cancellazioni riguardino i docenti destinatari delle sentenze del Consiglio di Stato citate o di altre sopraggiunte.
    Graduatorie di istituto vengono ripubblicate annualmente

    Va premesso che le graduatorie di istituto vengono ripubblicate ogni anno – nel triennio di vigenza – per far fronte alle nuove situazoini intercorse nell’anno scolastico precedente.

    Riguardo agli ITP la circolare del 28 agosto con cui il Miur fornisce le indicazioni per le attribuzioni delle supplenze per l’a.s. 2018/19 del chiarisce tre circostanze

    1) depennamento per docenti inseriti nelle sentenze citate

    2) inserimento con riserva nel caso di provvedimenti giudiziali favorevoli in attesa della sentenza di merito

    3) inserimento a pieno titolo in caso di sentenze passate in giudicato

    Ne consegue che, nelle nuove graduatorie, eventuali altri casi differenti da questo non possono essere tenuti in considerazione.

    Ossia, non è possibile per l’a.s. 2018/19 essere inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto per una classe di concorso della tabella B (ITP) se non destinatari di un provvedimento del Tribunale. Sono cioè mutate le condizioni rispetto alla circolare dello scorso anno scolastico e poiché le graduatorie vengono ripubblicate annualmente, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, questa è la decisione del Miur.

    Appare pertanto corretta la richiesta da parte della scuola.

    Citiamo a questo proposito la circolare dell’Ufficio Scolastico di Torino, che spiega i motivi dei depennamenti:

    1) ordinanza/sentenza favorevole all’Amministrazione

    Oppure in alternativa

    2) assenza di provvedimento giurisdizionale; in questo caso occorre richiamare l’intervento in autotutela ai sensi della legge 241/1990, fondato sull’interesse pubblico e sul divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008.

    Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia



    Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia



    Ieri sul sito della Giustizia amministrativa sono state pubblicate alcune sentenze relative ai ricorsi. Il Tar ha sancito che il diploma ITP non è abilitante per l’insegnamento, come già indicato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018.
    Depennamenti da II fascia delle graduatorie di istituto

    Come indicato nella circolare sulle supplenze 2018/19, i docenti destinatari delle sentenze negative devono essere depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto e mantenere l’iscrizione in III.
    Le indicazioni della circolare

    Chi deve essere escluso, chi può continuare a permanere in II fascia. Dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018 o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

    L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

    Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”

    Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

    Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa , che lo condiziona alla definizione del giudizio.

    Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istitut o in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
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