Supplenze per attività alternative alla religione cattolica.

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    Supplenze per attività alternative alla religione cattolica. Il Miur deve garantire il punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento




    di Paolo Pizzo - L'attuale normativa dispone l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica. L'insegnamento deve essere pagato "a mezzo dei ruoli di spesa fissa" e può essere affidato sia a docenti interni alla scuola, sia a docenti reclutati dalle graduatorie di istituto.

    Segnaliamo che tale insegnamento, qualora sia affidato ad un docente con regolare reclutamento attraverso la normale procedura di scorrimento delle graduatorie, di fatto non viene riconosciuto da alcuni Uffici Scolastici e pertanto rischia di non risultare nell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

    Il timore nasce dalla la FAQ Ministeriale del 5 aprile del 2007, che riportiamo

    "D. Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l'insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?
    R.: No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento" .

    Il nostro portare a conoscenza questa situazione e ribadire che la FAQ ministeriale non consente di maturare il punteggio è ovviamente dovuto alle numerose segnalazioni che in tal senso ci hanno fornito i nostri lettori sentite le scuole nonché gli Uffici Scolastici Provinicali/Regionali di riferimento.

    Vogliamo infatti ricordare, non a caso, una circolare dell’USR Veneto (MIUR/AOODRVE/UFF.III/3649/2/C7, 8 marzo 2011) che testualmente recita:

    “OGGETTO:A.s. 2010/11 - Nomina docenti supplenti per svolgimento attività alternative insegnamento Religione Cattolica. Punteggio –CHIARIMENTI

    A seguito di quesiti riguardanti la nota di questa Direzione prot. 3649 del 2 marzo 2011, relativa all’oggetto, a parziale rettifica ed integrazione d i quanto riportato nella nota medesima si precisa che il servizio prestato dai docenti supplenti nominati dai dirigenti scolastici per lo svolgimento delle attività alternative,

    -e’ valutabile come servizio non specifico nelle graduatorie di circolo e istituto di III fascia, ai sensi della nota 6 alla tabella di valutazione allegata al D.M. n. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo);

    -non è valutabile nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ,in armonia con quanto chiarito dal MIUR in data 5 aprile 2007 secondo cui , ai sensi della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 42/2009 approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2), sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento. IL VICE DIRETTORE GENERALE F.to Roberto Spampinato”.

    Vi è quindi un "allarme" non infondato per cui il servizio svolto per l'attività alternativa di religione cattolica potrebbe non essere valutato.

    Pertanto, mentre in alcune Regioni (vedi Emilia Romagna) si sono dati dei chiarimenti in tal senso in favore dei precari, con relativo riconoscimento del punteggio (la nomina, infatti, come abbiamo scritto chiaramente nell’articolo lo scorso anno è effettuata per la classe di concorso curricolare), in altre province e in altre regioni non c’è ancora stata chiarezza in tal senso.

    La richiesta di Orizzonte Scuola:

    "si dovrebbe ritenere superata la FAQ ministeriale e ci sarebbe bisogno di un intervento urgente in tal senso che riconosca a tutti gli effetti il servizio svolto per l’insegnamento alternativo alla religione cattolica, quindi anche la spendibilità di tale attività ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento. Giova infatti ricordare che il reclutamento del docente avviene, così come per le "normali supplenze", secondo il principio dell’utile collocazione nella relativa graduatoria"

    Inoltre la prestazione fornita dal docente, che viene comunque interpellato per la propria classe di concorso, dev’essere riferita all’attività d’insegnamento per cui il docente ha titolo a configurare nelle graduatorie dalle quali è interpellato.

    Nel contratto, quindi, dovrà NECESSARIAMENTE essere indicata la classe di concorso per la quale il docente è stato interpellato anche se la prestazione è individuata nell’attività alternativa alla religione cattolica."

    Questo potrebbe favorire molto nella valutazione favorevole nelle Graduatorie ad esaurimento ma la richiesta di chiarimento a livello nazionale rimane ancora "aperto" perché ci risulta che non tutti gli USR/UST (vedi Veneto) sono di questo avviso.
    E quello che a noi conta non è solo la realtà provinciale o di una singola Regione, ma tutto il territorio nazionale affinché non si crei nessuna disparità

    Lo scorso anno scolastico (il 25 ottobre) abbiamo affrontato l’argomento supplenza su alternativa alla IRC/punteggio in questo articolo
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