Immissioni in ruolo. Recupero posti concorso. 3 casi spiegati da Max Bruschi

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    Immissioni in ruolo. Recupero posti concorso. 3 casi spiegati da Max Bruschi



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    redazione - Modalità di recupero dei posti assegnati alle Graduatorie ad esaurimento piuttosto che al concorso, ai fini delle immissioni in ruolo. Interviene il dott. Max Bruschi, ispettore del Miur.

    Max Bruschi - #‎ vincitorisenzacattedra‬ e recuperi, aggiorno e ribadisco, ad usum Delphini, la mia interpretazione, assolutamente "accademica", alla maniera dei "glossatori"... Inutile dire che gradirei una inequivocabile "nota" ministeriale, visto che per di più, quest'anno, manca "l'ombrello" dei direttori generali USR, decaduti a seguito della riorganizzazione e non ancora nominati.

    Il quadro generale normativo e paranormativo a "bocce ferme" contempla innanzitutto il testo unico (art. 399) che prevede la compensazione tra Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di merito, sulla base del principio generale dell'equilibrio delle immissioni dalle due graduatorie e dell'equa ripartizione "50 e 50".

    Le "istruzioni" dello scorso anno stabilirono la non compensazione del concorso 2012 rispetto ai posti dati alle GAE e, soprattutto, il mancato scorrimento delle graduatorie di merito oltre i posti messi a bando.

    Bloccando un disastroso contenzioso, il Ministro ha poi restaurato la "ratio legis" attraverso un proprio specifico decreto, il 356/2014, che ha ribadito il principio di scorrimento delle Graduatorie di merito, che OPERATIVAMENTE decorre dalle immissioni 2014/2015, ma che ha ovviamente una ricaduta retroattiva a decorrere dall'anno 2013/2014, considerato quale "anno zero".

    Il DM immissioni e le istruzioni contenute nell'allegato A avrebbero dovuto impartire precise disposizioni attuative, ma alcuni punti hanno avuto bisogno di due successivi chiarimenti per nota ministeriale e risultano a tutt'oggi non inequivocabili.

    I punti caldi dell'allegato A sono sostanzialmente tre. Vediamoli uno per uno.

    "A.4 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti."

    Negli anni precedenti, secondo la successiva precisazione Chiappetta, significa "alla decorrenza del bando... ". Dunque, sia pure in stile ministeriale, si crea un primo spartiacque sulla base dell'anno da cui il nuovo concorso avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti: il 2013/2014.

    "A.5 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
    Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo. Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall'anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo."

    A parte quell' "idonei" usato impropriamente il "punto" opera la "giuntura" auspicata, e ribadisce che le eventuali compensazioni sono disposte a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ma riguardano, ove possibile e necessario, le immissioni dell'anno precedente.

    Qui occorre ribadire la citata "ratio" del 399 e del doppio canale. Non sono legittimi criteri di calcolo che surretiziamente stravolgano l'equilibrio prescritto. La regola del 50 e 50 è ordinatoria e può essere derogato qualora lo squilibrio sia dovuto all'assenza di aspiranti, in un anno "x" di nomine, nell'una o nell'altra graduatoria. Ma alla fine, salvo materiale impossibilità (per assenza di aspiranti), i conti devono tornare.

    Se prendiamo come "anno 0" lo scorso anno di immissioni, occorre stare attenti a effetti distorsivi dati dal metodo di calcolo. Facciamo un caso.

    Sulla classe Pippo, nel 2013 ho immesso da Graduatorie ad esaurimento 32 persone, in assenza di Graduatorie di merito 1999 e con Graduatorie di merito 2012 non ancora pronte.

    Sul 2014, ho 100 immissioni da fare. Divido a metà, e fa 50, poi sottraggo dal contingente Graduatorie ad esaurimento i 16 posti assegnati in più l'anno precedente, e fa 34 alle Graduatorie ad esaurimento e 66 alle Graduatorie del concorso. Nel biennio, ho dunque a GAE 32 assunzioni 2013 e 34 assunzioni 2014, che fa 66. A GM, 66 assunzioni da 2014. E l'equilibrio è ristabilito.

    Se invece sottraggo PRIMA i 16 posti assegnati in più nel 2013, i conti non mi tornano. 100 - 16, uguale 84, diviso 2 uguale 42 a testa. Facendo le somme, avrei a GAE 32 assunzioni da 2013 e 42 da 2104, che fa 74. A GM, 16 recuperi più 42, che fa 58... Non si ristabilisce il 50 e 50, con buona pace del Testo Unico...

    "A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l'a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.”

    E' un altro punto caldo. Ora, il problema è dato dalle situazioni nelle quali il numero sia, quest'anno, pari. La compensazione, ove esercitata, prevederebbe di assegnare DUE posti in più, e non UNO, alla graduatoria precedentemente sfavorita, perpetuando in tal modo lo squilibrio. Le istruzioni parlano, esplicitamente, di POSTI DISPARI, quasi a voler implicitamente indicare di rinviare a successive situazioni di posti dispari il recupero di posti sulle graduatorie precedentemente sfavorite.

    Detto in soldoni, le situazioni "recuperabili" sono sostanzialmente

    a) graduatoria 2012 non approvata, Graduatoria di merito 1999 vuota, posti dati tutti alle Graduatorie ad esaurimento nel 2013/2014: vanno recuperati i posti dati in più, assegnandoli alle GM nel 2014/2015;

    b) graduatoria 2012 approvata, mancato scorrimento della graduatoria di merito pur in presenza di possibilità assunzionali e redistribuzione alle Graduatorie ad esaurimento: occorre un recupero certosino sulla Graduatoria del concorso vittima del mancato scorrimento;

    c) graduatoria 2012 non approvata, Graduatoria del concorso 1999 con aspiranti, posti distribuiti sulla base dell'art. 399: in base alla norma, non può essere effettuato alcun recupero.

    Immissioni in ruolo: modalità recupero posti concorso 2012. Ministero intervieni!

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    Immissioni in ruolo: modalità recupero posti concorso 2012. Ministero intervieni!



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    redazione - Dopo quella proposta dal Coordinamento idonei concorso Sicilia, pubblichiamo altre proposte di modalità di recupero dei posti. A questo punto è necessario l'intervento del Ministero.

    Così come per quelo del Coordinamento idonei concorso Sicilia, non espriamo alcuna interpretazione sulla validità dei metodi proposti, dato che l'ultima parola dovrà essere quella di Uffici Scolastici e in capo al Miur.

    Un accenno è presente solo in un comunicato della FLC Latina, ma non ci sono spiegazioni chiare da convincere tutti.
    Cristina - Buongiorno, il vostro portale è un fondamentale riferimento per stare aggiornati costantemente sulla tematica scuola. Sono una vincitrice concorso Toscana che assieme ad un nutrito gruppo del mio stesso ambito siamo da quasi due anni in corsa per un traguardo che pur da vincitori si delinea ancora in salita e ricco di
    difficoltà.
    La Toscana sta diventando la cenerentola di questa esperienza concorsuale assieme a poche altre regioni. Il fanalino di coda che non credo faccia fare una bella figura nemmeno ai nostri governanti Toscani. Mancano ormai pochissimi giorni, forse meno di una settimana e ancora nessuna nota esplicativa sulla procedura da adottare. Ci chiediamo se sia così difficile applicare le norme indette dal ministero e dettate da leggi ormai assodate negli anni.

    Il Dott. Curia del comitato idonei concorso spiega in modo molto chiaro in una lettera inviata alla vostra redazione la procedura da adottare. Riusciranno i nostri referenti all'Usr Toscana recepirlo? Oppure spetterà alla nostra ministra all'istruzione Giannini (lucchese di nascita), assieme al presidente del consiglio Renzi a dare indicazioni?

    Fiduciosi di una giusta risoluzione, a nome dei vincitori del mio ambito toscani ringrazio.

    Gabriella Silvia - Penso che, in questa fase in cui il Ministero non ha provveduto a chiarire i criteri, ognuno tenti di "tirarare acqua al proprio mulino", però dopo aver letto l'ipotesi di modalità avanzata dagli idonei, mi sembra corretto invece spiegare che esiste un sistema più equo con cui effettuare il recupero.

    Partiamo dal fatto che la nota A.6 allegato A del chiarimento ministeriale dell'8 agosto recita che SOLO DOPO aver effuato gli eventuali recuperi si può procedere alla divisione dei posti fra le due graduatorie al 50%;

    dunque prima va fatto il recupero dei posti che l'anno scorso non sono stati assegnati alle GM ripartendo al 50% il numero delle disponibilità dell'anno passato che furono date invece per intero alle Graduatorie ad esaurimento, il risultato deve quindi essere accantonato come recupero dei posti da dare alle graduatorie del concorso per l'A.S. 2013/2014;

    successivamente si riprende il contingente di disponibilità di quest'anno e si sottraggono i posti del recupero, quello che resta si divide a metà e otterremo così i posti che quest'anno dovranno essere ripartiti al 50% fra le due graduatorie.

    Il risultato finale è che le Graduatorie del concorso avranno comunque più posti assegnati rispetto alle Graduatorie ad esaurimento, ma si rispetterà l'equità di un calcolo che, essendo appunto un recupero, deve essere fatto coi numeri dell'anno passato.

    C. Grasso - Mi sembra completamente fantasioso e semplicistico il suggerimento del Dott. Giuseppe Curia del Coordinamento Nazionale Docenti idonei al concorso a cattedra del 2012 in ordine alla quantificazione dei posti posti da recuperare da quelli assegnati alle Graduatorie ad esaurimento nell'a.s.2013/14 in presenza di graduatoria di merito non approvata in via definitiva entro il 31.8.2013.

    Nell'a.s.2013/14 il numero delle assunzioni da concorso non poteva superare quello dei posti banditi per ciascuna classe di concorso e che solo dal 2014/15 possono essere assunti anche gli idonei. Il calcolo dei recuperi, quindi, va fatto tenendo conto tale norma.

    Chiarisco con un esempio della provincia di Roma: sul sostegno della scuola media sono stati assunti nel 2013/14 150 docenti esclusivamente da GAE; il recupero delle assunzioni per il 2014/15 non può essere di 75 posti (150:2=75), ma di solo 40 posti perchè tanti erano quelli banditi con il concorso.

    Considerato che il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s.2014/15 è pari a 447 posti da esso vanno detratti i 40 posti el precedente anno ed i rimanenti 407 ripartiti al 50% tra i due canali di reclutamento.

    Immissioni in ruolo. Recupero posti concorso. Docenti idonei spiegano modalità

    Immissioni in ruolo: come si recuperano i posti dati in più alle Graduatorie ad esaurimento?
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