motivi per cui potrebbe non essere accettata la domanda

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    ATA Graduatoria III fascia: motivi per cui potrebbe non essere accettata la domanda


    di Giovanni Calandrino


    In questa scheda analizziamo i motivi di inammissibilità e quindi di esclusione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III FASCIA ATA presentate entro l'08 ottobre 2014.

    Il dm n. 717 del 5 settembre 2014 per la domanda della terza fascia delle graduatorie ATA indica quali sono i possibili motivi di esclusione

    Sono considerate inammissibili

    le domande prive della firma di sottoscrizione del candidato (si intende delle pagine compilate Leggi nel nostro forum Manca la firma sulle pagine barrate mod. D 1)
    inoltrate oltre il termine di scadenza del bando ovvero oltre l’8 ottobre 2014 (leggi Non è più possibile presentare il modello D1)
    le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

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    L’Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

    1. Abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse
    2. Abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
    3. Risultino privi di qualcuno dei requisiti specificati negli articoli 2 e 3 del D.M. 717/14;
    4. Abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

    Inoltre la produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito.

    Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000.

    Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione.
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