Supplenze, Giannini conferma: il computo dei 36 mesi parte dal 1° settembre 2016

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    Supplenze, Giannini conferma: il computo dei 36 mesi parte dal 1° settembre 2016



    comunicato CISL – Gissi: bene la precisazione della Giannini, ma norma è rimedio peggiore del male. Rispondendo a un intervento della sen. Francesca Puglisi nell’incontro con le Commissioni Istruzione riunite di Camera e Senato, la ministra Giannini ha oggi confermato che ai fini della determinazione del periodo di 36 mesi individuato dalla legge 107 (comma 131) come limite massimo contratti a tempo determinato il computo parte dall’a.s. 2016/17.

    La precisazione, quanto mai opportuna ancorché il testo della legge non lasciasse, a nostro avviso, adito a dubbi, dovrebbe sgombrare il campo da interpretazioni diverse che avevano visto nei giorni scorsi porre talvolta in discussione il conferimento di supplenze a personale precario in servizio da oltre 36 mesi, conteggiando anche i periodi pregressi rispetto alla decorrenza fissata dalla legge.

    Alcuni casi ci erano stati segnalati dalle nostre strutture e in riferimento ad essi siamo intervenuti immediatamente sul MIUR perché su una materia così delicata si facesse subito chiarezza. Le dichiarazioni della ministra, opportunamente sollecitate dall’intervento della sen. Puglisi, vanno nella direzione da noi auspicata e ne prendiamo positivamente atto, pur ribadendo che sarebbe auspicabile, sulla questione, una formale nota di precisazione da parte del MIUR. La stessa ministra, peraltro, ha dichiarato che provvederà a dare i necessari chiarimenti, chiediamo che ciò avvenga al più presto.

    Resta il nostro dissenso per una norma che di fatto scarica sui lavoratori precari le conseguenze di un abuso nei contratti a termine sicuramente non imputabile a loro responsabilità. Tra le tante disposizioni della legge 107 cui andrebbe rimesso mano vi è di certo anche questa, configurabile a tutti gli effetti come un “rimedio peggiore del male”.
     
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    Dal 1 settembre la decorrenza del limite dei 36 mesi per le supplenze su posto vacante PDF Stampa E-mail
    Scuola - Gestione
    Giovedì 22 Settembre 2016 12:02
    Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) decorre dal 1 setembre 2016, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti.

    Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l’audizione in parlamento del 21 settembre 2016 (al tempo: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell’amministrazione.

    Avevamo ricevuto segnalazioni di Dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di una interpretazione errata della legge. Siamo intervenuti nei confronti dell’amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto.

    Ricordiamo che il divieto di superare i 36 mesi si applica soltanto per le supplenze su posto vacante e disponibile quindi per le supplenze annuali (con scadenza 31 agosto).

    Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la nostra contrarietà, a cominciare dall’iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi anziché procedere alla stabilizzazione, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine.

    Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
     
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