Posts written by redrose

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    Concorso scuola secondaria, le nuove norme. Il testo completo




    di redazione
    Fonte ORIZZONTESCUOLA

    Concorso scuola secondaria. L’ispettore Max Bruschi ha approntato il testo del D. Lvo 59/2017 come modificato dalla finanziaria nel testo approvato dal Senato.

    In questo modo risulta più agevole per tutti leggere direttamente una versione corretta e chiara.

    Requisiti di accesso al concorso

    Il concorso – ha affermato il Ministro Bussetti – sarà bandito entro il 2019. I laureati potranno accedere se in possesso dei 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

    Nel testo è poi specificato quali categorie di insegnanti sono esentate dal possesso dei 24 CFU.

    In allegato Il testo completo
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    Legge 104 e 3 giorni di permesso per assistenza disabile. Scarica la guida




    di Paolo Pizzo


    Fonte Orizzontescuola

    Guida gratuita da scaricare per docenti, dirigenti, ATA e segreterie scolastiche sui tre giorni di permesso concessi a seguito di legge 104. Normativa, tutta la casistica e i casi particolari

    La guida affronta la questione normativa con leggi e circolari sull’argomento, ma richiama anche ai doveri e i diritti di chi usufruisce dei permessi.
    Ecco gli argomenti trattati

    LA NORMATIVA
    Disabilità grave
    Persone con sindrome di down
    Grandi invalidi di guerra

    SOGGETTI LEGITTIMATI AD ASSISTERE IL DISABILE IN SITUAZIONE DI
    HANDICAP GRAVE
    Premessa
    Individuazione di un referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave

    DOCUMENTAZIONE
    Il dipendente
    Il dipendente non deve dimostrare che gli altri familiari siano impossibilitati ad assistere il disabile
    Interpello del Ministero del Lavoro
    Il Dirigente

    TUTTI I CASI
    Distanza dalla residenza della persona da assisteresuperiore a 150 km e relativa documentazione
    Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità
    Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore
    Lavoratore in situazione di handicap grave che assiste familiare in situazione di handicap grave
    Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile
    Fruizione ad ore dei 3 gg. di permesso
    Ricovero a tempo pieno del familiare disabile e situazioni eccezionali
    Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari
    (c.d. per allattamento), per altro figlio.
    Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari
    (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap
    Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto dilavoro a tempo parziale

    CASI PARTICOLARI
    Recupero dei permessi
    Cumulo dei permessi
    Permessi e presenza di altri familiari
    Permessi e ricovero del disabile in ospedale
    Permessi per familiare che presta attività lavorativa
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    Permessi per donazione sangue. La guida con tabella



    di Gianlorenzo Perri


    Il dipendente, sia esso in regime di part-time o di full-time, che desidera donare il sangue è tutelato dall’art. 1 L.13 luglio 1967 n. 584; questi ha diritto ad astenersi dall’intera giornata di lavoro in cui viene effettuata la donazione.

    I dipendenti devono considerarsi a tutti gli effetti in servizio, anche ai fini del periodo di prova o dell’anno di formazione; essendo considerata giornata lavorativa a tutti gli effetti, non è prevista alcuna decurtazione di stipendio e tale giornata concorre ai fini pensionistici, del TFR e della tredicesima.

    Per poter fruire della donazione il lavoratore dovrà presentare domanda o comunicare all’ufficio di segreteria, entro tre giorni antecedenti, il giorno in cui intende effettuare la donazione.

    Successivamente deve produrre un certificato nel quale si attesta l’ora, il giorno e il quantitativo di sangue che il dipendente ha gratuitamente donato.

    Nel caso, per motivi sanitari la donazione, non potesse essere effettuata o se venisse effettuata parzialmente, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato nel quale verrà specificato il giorno e l’ora e l’attestazione della mancata o parziale donazione.

    Questi sarà giustificato per il tempo necessario per l’accesso al centro di raccolta del sangue e per il ritorno al lavoro.

    Tale assenza, cumulabile con qualsiasi altra tipologia di permesso retribuito, NON deve essere in alcun modo giustificata e viene regolarmente retribuita.

    La concessione del permesso (accertate che vi siano le tempistiche necessarie tra una donazione e l’altra) è obbligatoria. Questa NON può essere ritardata o rinviata anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio.

    Per far si che la donazione valga come tale, deve essere donato non meno di 250 grammi di sangue. Tale limite non è da considerarsi in caso di donazione di emocomponenti,

    Il prelievo deve essere effettuato presso un centro trasfusionale fisso o mobile o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità.

    E’ previsto che tra una donazione e l’altra intercorrono le seguenti tempistiche:

    Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 all’anno per l’uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile
    L’intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e di 14 giorni;
    L’intervallo tra una donazione di plasma e una di sangue intero o di cellule e’ di 14 giorni;
    L’intervallo tra una donazione di sangue intero o di cellule e una di plasma e’ di 30 giorni
    L’intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi è di 14 giorni;
    L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi è di 30 giorni.

    La giornata di riposo deve essere computata in 24 ore a partire dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue.

    Esempio calcolo permesso per donazione sangue nel caso di settimana corta
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    Stipendio, come leggere il cedolino?




    di Giovanni Calandrino


    A dare una risposta a questo quesito giunge una approfondita guida corredata da immagini e didascalie che ripercorrono i significati delle voci presenti sui cedolini.

    In esso potrete scoprire qual è la vostra posizione giuridico-economica, il dettaglio delle detrazioni e degli importi progressivi.
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    Graduatorie di istituto: no II fascia per ITP senza provvedimento cautelare

    Fonte: ORIZZONTESCUOLA


    Alcuni docenti ITP, inseriti con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per classi di concorso della tabella B, ci chiedono se è lecita la richiesta da parte della scuola di produrre un provvedimento cautelare (o una sentenza definitiva) per poter permanere in II fascia anche per l’a.s. 2018/19.

    I docenti protestano affermando che nella circolare diramata dal Miur il 28 agosto 2018 non è esplicitamente scritto che i docenti inseriti lo scorso anno (anche senza provvedimento cautelare) debbano essere cancellati, affermando invece che le uniche cancellazioni riguardino i docenti destinatari delle sentenze del Consiglio di Stato citate o di altre sopraggiunte.
    Graduatorie di istituto vengono ripubblicate annualmente

    Va premesso che le graduatorie di istituto vengono ripubblicate ogni anno – nel triennio di vigenza – per far fronte alle nuove situazoini intercorse nell’anno scolastico precedente.

    Riguardo agli ITP la circolare del 28 agosto con cui il Miur fornisce le indicazioni per le attribuzioni delle supplenze per l’a.s. 2018/19 del chiarisce tre circostanze

    1) depennamento per docenti inseriti nelle sentenze citate

    2) inserimento con riserva nel caso di provvedimenti giudiziali favorevoli in attesa della sentenza di merito

    3) inserimento a pieno titolo in caso di sentenze passate in giudicato

    Ne consegue che, nelle nuove graduatorie, eventuali altri casi differenti da questo non possono essere tenuti in considerazione.

    Ossia, non è possibile per l’a.s. 2018/19 essere inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto per una classe di concorso della tabella B (ITP) se non destinatari di un provvedimento del Tribunale. Sono cioè mutate le condizioni rispetto alla circolare dello scorso anno scolastico e poiché le graduatorie vengono ripubblicate annualmente, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, questa è la decisione del Miur.

    Appare pertanto corretta la richiesta da parte della scuola.

    Citiamo a questo proposito la circolare dell’Ufficio Scolastico di Torino, che spiega i motivi dei depennamenti:

    1) ordinanza/sentenza favorevole all’Amministrazione

    Oppure in alternativa

    2) assenza di provvedimento giurisdizionale; in questo caso occorre richiamare l’intervento in autotutela ai sensi della legge 241/1990, fondato sull’interesse pubblico e sul divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008.

    Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia



    Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia



    Ieri sul sito della Giustizia amministrativa sono state pubblicate alcune sentenze relative ai ricorsi. Il Tar ha sancito che il diploma ITP non è abilitante per l’insegnamento, come già indicato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018.
    Depennamenti da II fascia delle graduatorie di istituto

    Come indicato nella circolare sulle supplenze 2018/19, i docenti destinatari delle sentenze negative devono essere depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto e mantenere l’iscrizione in III.
    Le indicazioni della circolare

    Chi deve essere escluso, chi può continuare a permanere in II fascia. Dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018 o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

    L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

    Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”

    Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

    Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa , che lo condiziona alla definizione del giudizio.

    Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istitut o in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
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    I paradossi del sostegno. Tutti i numeri in un dossier della Cisl Scuola


    Di
    Redazione -
    20/09/2018


    fONTE TECNICA DELLA SCUOLA

    La Cisl Scuola ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un interessante dossier sulla questione riguardante i docenti di sostegno, una vera e propria emergenza.

    Nel documento, ricco di dati e statistiche, si fa il punto su uno degli elementi – la presenza degli insegnanti di sostegno – grazie a cui il nostro sistema scolastico può vantare un primato molto qualificante in tema di inserimento e piena accoglienza degli alunni con disabilità.
    Non poche le criticità che l’analisi condotta dalla CISL Scuola evidenzia.
    I paradossi non mancano: dallo scarto notevole tra il fabbisogno stimato e quello effettivamente rilevato, che condanna migliaia di insegnanti a una sorta di precarietà strutturale; alla limitata offerta formativa per l’acquisizione dei titoli dei specializzazione, mentre si è costretti ad assegnare i tre quarti delle supplenze a docenti non specializzati.
    Alle superiori, i posti sul sostegno coperti al Nord è del 6.8%, al Centro del 67,5% e al Sud del 63,4%. Complessivamente, in tutti gli ordini e gradi di scuola, sempre sul sostegno, al Nord è del 4,4%, al Centro del 26,3% e al Sud del 59,6%.

    Nel complesso, su 13.329 posti disponibili, i posti di sostegno assegnati sono 1.682, solo il 12,6%.
    In mezzo alla notizia

    Proprio su questo secondo fronte che si annuncia un nuovo intervento paracadute previsto dal governo Conte.

    Il sottosegretario all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha recentemente dichiarato, segnala Italia Oggi, che “sono di prossima attivazione i percorsi di specializzazione sul sostegno per tutti i gradi di istruzione”. Situazione già confermata da Marco Bussetti nel corso di un’intervista a La Repubblica.
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    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75936696


    Malattia: cosa deve fare il lavoratore, fasce orarie controllo. Guida Inps




    L’Inps ha pubblicato una guida per ricordare quali sono le modalità da rispettare nei casi di malattia di un lavoratore alle dipendenze dello stato o di un’organizzazione privata.

    Come è noto, la malattia dà diritto lo stesso alla retribuzione, anche se l’indennità percepita non corrisponde esattamente alla quota giornaliera dello stipendio. Nella maggior parte del periodo viene corrisposta dall’Ente di previdenza.

    Proprio perché è l’ente pubblico a erogare il sussidio, seppure anticipato dal datore di lavoro che lo recupererà compensandolo con i versamenti contributivi, l‘Inps ha voluto precisare le procedure relative alla certificazione telematica e alle visite mediche di controllo.
    Che cosa deve fare il lavoratore malato

    Quando compare la malattia, il lavoratore deve avvisare il medico curante che provvederà a inoltrare per via telematica il certificato con una diagnosi (tipo di malattia) e prognosi (periodo presunto di guarigione). Il certificato cartaceo sparisce, tranne nei casi in cui vi sia impossibilità a procedere per via telematica.

    Il lavoratore, ricorda l’Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare gli estremi anagrafici e domiciliari (indirizzo del luogo dove si trova al momento in cui è ammalato) per consentire la visita medica. Il lavoratore può verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
    Fasce orarie di controllo

    La visita fiscale può essere attivata direttamente dall’Inps oppure può essere richiesta dal datore di lavoro. Le fasce orarie differiscono fra lavoratore pubblico o lavoratore privato. I lavoratori pubblici devono essere reperibili fra le ore 9 e le 13 e nel pomeriggio fra le 15 e le 18. In caso di assenza, deve essere dimostrato da parte del lavoratore il motivo con un apposito certificato, come per esempio quello di una visita specialistica o un accertamento diagnostico o altra giustificazione valida per l’assenza.
    Per altre informazioni

    Lo stesso sito Inps, per tutte le informazioni e gli ulteriori approfondimenti, invita a scaricare la guida “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”
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    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75932058



    GRADUATORIE INCROCIATE SU SOSTEGNO, COME FUNZIONANO




    di Nino Sabella


    Fonte: ORIZZONTESCUOLA

    Lo scorrimento incrociato delle graduatorie avviene nel momento in cui non sia possibile, nella scuola secondaria, attribuire una supplenza su posto di sostegno a docenti specializzati sia dagli elenchi delle GaE sia da quelli delle graduatorie di istituto sia tramite MAD.

    Vediamo in questa scheda come si nomina da graduatorie incrociate, ricordando dapprima l’ordine di attribuzione delle supplenze su sostegno.
    Ordine attribuzione supplenze su sostegno

    Le supplenze su sostegno vengono attribuite nel seguente ordine:

    docenti specializzati degli elenchi delle GaE;
    docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità;
    docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
    docenti specializzati da domanda di messa a disposizione;
    docenti non specializzati delle graduatorie di istituto.

    Esaurimento elenco I fascia graduatorie di istituto scuola secondaria II gardo

    Ricordiamo che gli elenchi di sostegno della prima fascia delle graduatorie di istituto (come delle GaE) sono suddivisi in quattro aree disciplinari (al prossimo aggiornamento delle GaE e della I fascia delle GI, previsto per il 2018/19, si formerà un elenco unico).

    In caso di esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, si procede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree.

    Lo scorrimento incrociato avviene secondo le medesime modalità che saranno descritte di seguito in merito alle graduatorie (di istituto).
    Supplenze su sostegno a docenti non specializzati

    In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati delle GaE e delle graduatorie di istituto (anche quelli delle scuole viciniori) e di nessuna domanda di messa a disposizione di insegnanti forniti di titolo, la supplenza su posto di sostegno va attribuita a docenti non specializzati delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto.

    Al riguardo bisogna fare una distinzione tra le graduatorie dei docenti di scuola dell’infanzia/primaria e quelle dei docenti di scuola secondaria.
    Graduatorie infanzia/primaria

    Lo scorrimento incrociato delle graduatorie non riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, perché tutti gli aspiranti confluiscono in una sola graduatoria, in quanto non vigono le classi di concorso.

    In tal caso, pertanto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento:

    graduatoria di istituto-infanzia della scuola in cui si verifica la disponibilità, se si tratta di un posto in tale segmento;
    graduatoria di istituto-primaria della scuola in cui si verifica la disponibilità, se si tratta di un posto in tale ordine di scuola.

    Graduatorie scuola secondaria di I e II grado

    In caso il posto da assegnare a docenti non specializzati riguardi la scuola secondaria di primo o secondo grado, è necessario ricorrere allo scorrimento incrociato delle graduatorie. Questo perché i docenti della secondaria non si trovano in un’unica graduatoria di istituto, ma in distinte graduatorie a seconda della classe di concorso di appartenenza (ad esempio scuola media: A22, A28, A30, A60 …).

    Lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto deve avvenire secondo l’ordine prioritario di fascia, ossia prima si incrociano le graduatorie di I fascia, poi di II e infine di III.

    In pratica viene a formarsi una graduatoria unica (di prima, seconda o terza fascia) in cui confluiscono tutti i docenti delle diverse classi di concorso, che verranno graduati in base al punteggio riportante nelle rispettive graduatorie di appartenenza.

    E’ chiaro che un docente presente per due c28lassi di concorso (esempio A01 e A60) sarà considerato per quella in cui ha maggior punteggio.
    Esempi

    Esempio 1:

    – si deve attribuire una supplenza di sostegno a docenti non specializzati della scuola media X;

    – le graduatorie di prima fascia delle varie classi di concorso sono esaurite solo per la A22 e la A60;

    – si incrociano le graduatorie di I fascia di tutte le altre classi di concorso (A29, A01, A25, A49…); in pratica si forma un’unica graduatoria in cui confluiscono tutti i docenti delle varie classi di concorso della prima fascia, escluse le predette A22 e A60 (perché esaurite);

    – la supplenza è attribuita dalla I fascia al docente con maggior punteggio.

    Esempio 2:

    – si deve attribuire una supplenza di sostegno a docenti non specializzati della scuola media X;

    – le graduatorie di prima fascia delle varie classi di concorso sono tutte esaurite;

    – si incrociano le graduatorie di II fascia delle varie classi di concorso (A29, A01, A25, A49, A22, A60 …); in pratica si forma un’unica graduatoria in cui confluiscono tutti i docenti delle varie classi di concorso della seconda fascia;

    – la supplenza è attribuita dalla II fascia al docente con maggior punteggio.
    Punteggio

    Il punteggio conseguito nel corso dell’anno scolastico va assegnato alla graduatoria della classe di concorso dalla quale si viene nominati.
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    Graduatorie di istituto seconda fascia, quando cancellare gli ITP o sciogliere riserva




    fonte: ORIZZONTESCUOLA

    L’Ufficio Scolastico di Torino ha emanato una circolare molto dettagliata sulla vicenda dell’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
    La sentenza del Consiglio di Stato

    Il Consiglio di Stato – scrive l’Uffucio Scolastico – con sentenza n. 4503 del 23 luglio 2018 si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma. Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.

    L’ Ufficio scolastico di conseguenza sta approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).

    Lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.

    Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:
    1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
    2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.
    Cosa devono fare le scuole

    Per una corretta ed esaustiva valutazione della questione l’Ufficio Scolastico di Torino ha invitato le istituzioni scolastiche a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all’Amministrazione. Tale attività di verifica va svolta entro il 31 agosto.

    Di diverso avviso l’ufficio Scolastico di Prato e Pistoia, che aveva emanato una nota in cui chiariva che otranno permanere con riserva solo gli ITP che abbiano ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Nel caso invece in cui i ricorrenti abbiano avviato un contenzioso senza ottenere ancora un provvedimento (cautelare o di merito), non andrà effettuato alcun inserimento e, se precedentemente inclusi, sarà necessario escludere i ricorrenti dalle Graduatorie.
    NOTA DI PRATO E PISTOIA
    Nota dell’Ufficio Scolastico

    Più dettagliata una nota inviata ai Dirigenti Scolastici, in questo caso di Prato e Pistoia, ma il chiarimento può avere valore nazionale.

    In essa viene chiarito che, al fine di consentire un avvio ordinaro dell’a.s. 2018/19, è fondamentale che le scuole compiano un lavoro di monitoraggio ed aggiornamento delle Graduatorie. Potranno permanere con riserva solo gli ITP che abbiano ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Nel caso invece in cui i ricorrenti abbiano avviato un contenzioso senza ottenere ancora un provvedimento (cautelare o di merito), non andrà effettuato alcun inserimento e, se precedentemente inclusi, sarà necessario escludere i ricorrenti dalle Graduatorie.

    Naturalmente l’aspettativa dei docenti è che le graduatorie valide per l’a.s. 2018/19 siano pronte per l’inizio delle lezione, dal momento che il Contratto 2016/18 ha eliminato i contratti fino ad avente diritto.


    La nota dell’Ufficio Scolastico
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    Assunzioni, cosa devono fare i docenti neoimmessi in ruolo
    Di
    Fabrizio De Angelis -
    09/08/2018


    In questi giorni si stanno formalizzando le assunzioni in ruolo dei docenti, anche se le operazioni avranno una tempistica diversa per ogni regione.

    Infatti, probabilmente le immissioni in ruolo si concluderanno entro ferragosto e comunque, non oltre il 31 agosto. Le domande dei primissimi neoassunti o di chi lo sarà a breve non mancano in merito ai primi passi da docente a tempo indeterminato
    Presentarsi il 1° settembre a scuola

    Una volta ottenuto il ruolo, i neoimmessi dovranno presentarsi a scuola il 1° settebre, o in alternativa il 3, dato che quest’anno giorno 1 cade di sabato, per cui, molte scuole, hanno deciso di posticipare l’inizio dell’anno scolastico il lunedì successivo, 3 settembre appunto.
    In mezzo alla notizia

    Non si tratta di una questione di poco conto: infatti, come segnala anche Italia Oggi, tale eventuale presa di servizio il 3 settembre potrebbe ledere il diritto dei neoimmessi ad essere assunti dal primo giorno dell’anno scolastico, che va dal primo settembre al 31 agosto.

    Tra le soluzioni prospettate, pare vi sia quella di consentire comunque la datazione del contratto dal 1° settembre, allegando però una dichiarazione del dirigente scolastico in cui sarà esplicitato che in quel giorno la scuola risultava essere chiusa. Si attendono comunque indicazioni certe da parte del Ministero. Ad ogni modo, le scuole forniranno sicuramente degli aggiornamenti in merito, per cui conviene chiamare in segreteria e consultare gli avvisi pubblicati sul sito della scuola in cui si dovrà lavorare.
    Periodo di formazione e prova

    Per quanto riguarda i docenti neoassunti, bisogna ricordare che anche per l’a.s. 2018/2019 viene confermato il modello introdotto con il D.M. 850/2015, riguardo alle attività di formazione per i docenti neo-assunti in ruolo o per coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo.

    Questo anno di formazione e prova, come abbiamo già riportato, sarà suddiviso in fasi:

    incontri in presenza
    laboratori formativi
    osservazione in classe (peer review)
    attività sulla piattaforma on line.

    Il percorso conterà un impegno complessivo di 50 ore di impegno, composto da:

    le attività formative in presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore di una didattica sempre più laboratoriale)
    l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa)
    la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da Indire su supporto digitale on line.

    Sarà mantenuta e ampliata la possibilità del visiting a scuole innovative, come nel 2017/2018, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) nei confronti di scuole caratterizzare da un contesto professionale innovativo.

    Infine, viene resa più flessibile la organizzazione dei laboratori formativi, sia per la scelta dei contenuti, sia per il tempo da dedicare a ciascuno di essi, sia per la metodologia adottabile.
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    Immissioni in ruolo docenti 2018/2019: pubblicato il Decreto e le istruzioni operative





    Disponibili anche le tabelle analitiche per provincia, tipo di posto e classe di concorso delle 57.322 assunzioni di personale insegnante.
    03/08/2018


    Assunzioni in ruolo 2018/2019: disponibili i contingenti di assunzioni per il personale docente
    Assunzioni e supplenze 2018/2019

    Il 2 agosto 2018, con la nota 35110 il Miur ha trasmesso il Decreto Ministeriale 579/18 con il quale si autorizzano le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.

    Alla nota sono allegate anche le istruzioni operative per le operazioni di assunzione (Allegato A).

    Le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019 era già state pubblicate nei giorni scorsi.

    Nelle istruzioni operative sono fornite tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME). Riepiloghiamo di seguito quelle di maggior interesse.

    Ripartizione del contingente

    Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra le GAE e le procedure concorsuali (concorso 2016 e GRME). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.

    Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT con un contratto a tempo determinato annuale. Sono utilizzabili solo le GRME pubblicate entro il 31 agosto. Per le altre, l’assunzione avverrà a partire dal 2019/2020.

    Recuperi di assunzioni non effettuabili

    Qualora per qualche tipologia di posto/classe di concorso, non sia possibile effettuare tutte le assunzioni previste dal contingente, i posti residui (numericamente) possono essere utilizzati su altro insegnamento/classe di concorso per il quale il contingente sia inferiore ai posti disponibili, nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia.

    Possibilità di opzione tra le diverse tipologie di assunzioni

    Durante le operazioni di nomina è possibile optare tra le varie tipologie di assunzioni ed in particolare la rinuncia o l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la successiva accettazione di posto comune, salvo per coloro che sono obbligati per il sostegno (ex DM 21/05).

    Effetti dell’accettazione e della rinuncia dalle GRME

    Quest’anno, per la prima volta, sono previste anche le assunzioni dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 59/17, e dal Decreto 984/17 e dal Decreto 995/17 gli effetti dell’accettazione o della rinuncia all’individuazione sono i seguenti:

    Rinuncia: la rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella GRME senza ulteriori effetti.
    Accettazione: i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto. Non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016.

    Personale di ruolo individuato dalle GRME

    Per il personale già di ruolo che abbia partecipato al concorso riservato agli abilitati e che sia individuato dalle GRME per l’avvio al FIT si determinano due situazione diverse a seconda della tipologia di posto assegnato:

    Per altro tipo di posto/classe di concorso: il docente può accettare e fruire, dell’aspettativa prevista dall’articolo 36 del CCNL 2006/2008 (confermato nel CCNL 2016/2018).
    Per lo stesso tipo di posto/classe di concorso: l’accettazione comporta la decadenza dal precedente impiego.

    Ricordiamo che il 1° agosto è stato pubblicato l’analogo provvedimento per il personale ATA.

    A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo.

    ALLEGATI:

    decreto ministeriale 579 del 2 agosto 2018 autorizzazione assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019
    nota 35110 del 2 agosto 2018 trasmissione dm 579 18 assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019
    nota 35110 del 2 agosto 2018 indicazioni operative immissioni in ruolo docenti allegato a
    contingenti assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019




    www.flcgil.it/sindacato/documenti/m...s-2018-2019.flc

  12. .

    Immissioni in ruolo docenti 2018/2019: pubblicato il Decreto e le istruzioni operative




    Disponibili anche le tabelle analitiche per provincia, tipo di posto e classe di concorso delle 57.322 assunzioni di personale insegnante.
    03/08/2018


    Assunzioni in ruolo 2018/2019: disponibili i contingenti di assunzioni per il personale docente
    Assunzioni e supplenze 2018/2019

    Il 2 agosto 2018, con la nota 35110 il Miur ha trasmesso il Decreto Ministeriale 579/18 con il quale si autorizzano le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.

    Alla nota sono allegate anche le istruzioni operative per le operazioni di assunzione (Allegato A).

    Le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019 era già state pubblicate nei giorni scorsi.

    Nelle istruzioni operative sono fornite tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME). Riepiloghiamo di seguito quelle di maggior interesse.

    Ripartizione del contingente

    Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra le GAE e le procedure concorsuali (concorso 2016 e GRME). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.

    Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT con un contratto a tempo determinato annuale. Sono utilizzabili solo le GRME pubblicate entro il 31 agosto. Per le altre, l’assunzione avverrà a partire dal 2019/2020.

    Recuperi di assunzioni non effettuabili

    Qualora per qualche tipologia di posto/classe di concorso, non sia possibile effettuare tutte le assunzioni previste dal contingente, i posti residui (numericamente) possono essere utilizzati su altro insegnamento/classe di concorso per il quale il contingente sia inferiore ai posti disponibili, nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia.

    Possibilità di opzione tra le diverse tipologie di assunzioni

    Durante le operazioni di nomina è possibile optare tra le varie tipologie di assunzioni ed in particolare la rinuncia o l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la successiva accettazione di posto comune, salvo per coloro che sono obbligati per il sostegno (ex DM 21/05).

    Effetti dell’accettazione e della rinuncia dalle GRME

    Quest’anno, per la prima volta, sono previste anche le assunzioni dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 59/17, e dal Decreto 984/17 e dal Decreto 995/17 gli effetti dell’accettazione o della rinuncia all’individuazione sono i seguenti:

    Rinuncia: la rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella GRME senza ulteriori effetti.
    Accettazione: i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto. Non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016.

    Personale di ruolo individuato dalle GRME

    Per il personale già di ruolo che abbia partecipato al concorso riservato agli abilitati e che sia individuato dalle GRME per l’avvio al FIT si determinano due situazione diverse a seconda della tipologia di posto assegnato:

    Per altro tipo di posto/classe di concorso: il docente può accettare e fruire, dell’aspettativa prevista dall’articolo 36 del CCNL 2006/2008 (confermato nel CCNL 2016/2018).
    Per lo stesso tipo di posto/classe di concorso: l’accettazione comporta la decadenza dal precedente impiego.

    Ricordiamo che il 1° agosto è stato pubblicato l’analogo provvedimento per il personale ATA.

    A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo.

    ALLEGATI:

    decreto ministeriale 579 del 2 agosto 2018 autorizzazione assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019
    nota 35110 del 2 agosto 2018 trasmissione dm 579 18 assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019
    nota 35110 del 2 agosto 2018 indicazioni operative immissioni in ruolo docenti allegato a
    contingenti assunzioni scuola personale docente a s 2018 2019


    http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/m...s-2018-2019.flc
  13. .

    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75867913







    Assunzioni scuola 2018, ecco il decreto e le istruzioni operative


    Di
    Fabrizio De Angelis -
    03/08/2018

    fonte: TECNICA DELLA SCUOLA

    Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale e la nota relativa alle immissioni in ruolo 2018/2019, con cui vengono autorizzate le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.

    La nota presenta anche le istruzioni operative per le operazioni di assunzione, ovvero l‘Allegato A.

    Le istruzioni operative forniscono tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME).
    In mezzo alla notizia

    IL DECRETO
    LA NOTA
    LE ISTRUZIONI OPERATIVE
    IL CONTINGENTE DI POSTI DA ASSEGNARE

    Ripartizione del contingente

    Prendendo come riferimento il riepilogo della Flc Cgil, vediamo i punti salienti delle operazioni.

    Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra le GAE e le procedure concorsuali (concorso 2016 e GRME). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.

    Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT con un contratto a tempo determinato annuale. Sono utilizzabili solo le GRME pubblicate entro il 31 agosto. Per le altre, l’assunzione avverrà a partire dal 2019/2020.

    Recuperi di assunzioni non effettuabili

    Qualora per qualche tipologia di posto/classe di concorso, non sia possibile effettuare tutte le assunzioni previste dal contingente, i posti residui (numericamente) possono essere utilizzati su altro insegnamento/classe di concorso per il quale il contingente sia inferiore ai posti disponibili, nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia.

    Possibilità di opzione tra le diverse tipologie di assunzioni

    Durante le operazioni di nomina è possibile optare tra le varie tipologie di assunzioni ed in particolare la rinuncia o l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la successiva accettazione di posto comune, salvo per coloro che sono obbligati per il sostegno (ex DM 21/05).

    Effetti dell’accettazione e della rinuncia dalle GRME

    Quest’anno, per la prima volta, sono previste anche le assunzioni dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT. Sulla base di quanto previsto dal Dlgs 59/17, e dal Decreto 984/17 e dal Decreto 995/17 gli effetti dell’accettazione o della rinuncia all’individuazione sono i seguenti:

    Rinuncia: la rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella GRME senza ulteriori effetti.
    Accettazione: i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto. Non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016.

    Personale di ruolo individuato dalle GRME

    Per il personale già di ruolo che abbia partecipato al concorso riservato agli abilitati e che sia individuato dalle GRME per l’avvio al FIT si determinano due situazione diverse a seconda della tipologia di posto assegnato:

    Per altro tipo di posto/classe di concorso: il docente può accettare e fruire, dell’aspettativa prevista dall’art. 36 del CCNL 2006/2008 (confermato nel CCNL 2016/2018).
    Per lo stesso tipo di posto/classe di concorso: l’accettazione comporta la decadenza dal precedente impiego.

    Assunzioni scuola primaria e infanzia: ci sono anche gli idonei

    Per quanto riguarda le immissioni in ruolo per la scuola primaria, come per i colleghi dell’infanzia, bisogna ricordare che per gli inseriti nelle graduatorie del concorso 2016, quest’anno, nel caso in cui ci saranno posti liberi nel periodo di vigenza delle graduatorie, le stesse potranno scorrere oltre il 10% degli idonei dell’ultimo concorso. Ne consegue che gli uffici Scolastici dovranno pubblicare gli elenchi in modo completo, compresi gli idonei. Si tratta di una novità prevista dalla legge di Bilancio 2018.
    Tempistica delle operazioni

    Il Miur ha disposto l’apertura della piattaforma informatica del Sidi fino al 31 agosto, prorogandola rispetto al 6 agosto iniziale.

    Gli Uffici scolastici dovranno avviare in modo celere le convocazioni e le individuazione dell’ambito, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo.
    Le immissioni in ruolo avranno luogo su ambito territoriale, ovvero i docenti sceglieranno in base alla posizione in graduatoria l’ambito di titolarità e contemporaneamente la scuola, che sarà la sede definitiva.
  14. .

    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75856174



    Assunzioni in ruolo 2018/2019: disponibili i contingenti di assunzioni per il personale docente
    Le tabelle analitiche per provincia, tipo di posto e classe di concorso. A breve il decreto e la nota di accompagnamento.
    30/07/2018
    • Immissioni in ruolo docenti: il MIUR conferma 57.322 assunzioni di personale insegnante
    Il Ministero dell'istruzione ha reso disponibili le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.
    Si tratta dei 57.322 posti autorizzati dal MEF a fronte di 58.295 posti liberi.
    Appena sarà pubblicato il decreto e le istruzioni operative ne daremo notizia con una scheda illustrativa delle procedure di assunzione.
    A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo ed il personale ATA.


    L'allegato file contiene:

    RIEPILOGO
    COMUNE INFANZIA
    COMUNE PRIMARIA
    COMUNE I GRADO
    COMUNE II GRADO
    SOSTEGNO INFANZIA
    SOSTEGNO PRIMARIA
    SOSTEGNO I GRADO
    SOSTEGNO II GRADO


    Edited by redrose - 31/7/2018, 10:12
  15. .
    Il rischio chimico nelle scuole: dalle fotocopiatrici agli impianti di condizionamento
    Di

    Aldo Domenico Ficara -
    13/07/2018


    La valutazione del rischio chimico all’interno dei nostri edifici scolastici si identifica in modo particolare sull’analisi delle attività di pulizia e di igienizzazione di locali, sui laboratori didattici ove siano presenti prodotti chimici, sul posizionamento degli arredi scolastici e delle fotocopiatrici. La valutazione del rischio chimico si basa sulla:

    misure di prevenzione già adottate
    frequenza di utilizzo da parte del personale
    modalità di manipolazione di tali prodotti
    tipologia di agente chimico pericoloso
    valutazione delle quantità utilizzate

    Il rischio chimico maggiore proviene dall’aria. Nell’aria viene misurata l’incidenza che possono avere fattori di inquinamento outdoor provenienti da edifici nei paraggi. Sempre nell’aria deve essere calcolata la fondamentale concentrazione di biossido di carbonio (CO2), di COV (Composti organici volatili), di particolato, di ozono, per l’aria devono essere per esempio osservati gli impianti di aerazione, di ricambio e il corretto rapporto cubatura/numero di occupanti. Le sorgenti di rischio vanno dai materiali da costruzione, ai prodotti di pulizia, passando per le fotocopiatrici. Molti sono i fattori capaci di inquinare l’aria in una scuola e sui quali vigilare. In una scuola le “Fonti di inquinamento indoor – agenti inquinanti sono:

    Materiali da costruzione e isolanti – amianto, fibre vetrose artificiali;
    materiali di rivestimento e moquette – formaldeide, acrilati, COV;
    arredi – formaldeide, COV ;
    liquidi e prodotti per la pulizia – alcoli, fenoli, COV;
    fotocopiatrici – ozono (O3), polvere di toner, idrocarburi volatili (COV);
    impianti di condizionamento – aumento di CO2 e di COV per scarso numero di ricambi orari o eccesso di riciclo.
9593 replies since 8/3/2013
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